NASpI : la domanda di disoccupazione per l’anno 2024

Chi perde il lavoro e rispetta i requisiti di legge ha diritto ad un sussidio di disoccupazione. Per il settore privato, gli ex dipendenti accedono alla NASpI, la cui domanda online è disponibile per tutti in versione precompilata direttamente dal sito INPS.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è pagata ogni mesi ai lavoratori che perdono il lavoro involontariamente, mentre è possibile accedere alla Dis-Coll se l’ultimo contratto di lavoro riguardava una collaborazione.

L’Indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato da dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID).

A livello contributivo, per chiedere la NASpI sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La contribuzione utile è anche quella dovuta ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

L’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se non supera l’importo stabilito dalla legge rivalutato annualmente dalla variazione dell’indice ISTAT.

L’importo della prestazione non può comunque mai superare un limite massimo stabilito ogni anno per legge. Per il 2024, l’importo massimo della prestazione può arrivare a  € 1.550,42 al mese.

Se la retribuzione media mensile imponibile è superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo sommato al 25% della differenza tra la maggiore retribuzione media mensile imponibile e il predetto importo previsto dalla legge.

La domanda può essere presentata entro 68 giorni dall’evento che ha causato il diritto alla prestazione:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

La domanda deve essere presentata all’INPS o tramite i Patronati per via telematica attraverso il servizio dedicato.

Per il pagamento delle indennità, in alcuni casi è ancora necessario compilare, salvare e caricare nel servizio online anche il modulo SR163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” per la verifica dell’IBAN. Diversamente, l’INPS è ora in grado di ottenere questa informazione tramite altri canali.

Il pagamento avviene mensilmente e, se previsto, è anche comprensivo degli assegni al nucleo familiare. L’indennità è riscossa con accredito su:

  • conto corrente bancario o postale,
  • libretto postale,
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Si può anche ricevere la NASpI all’estero facendone richiesta all’INPS tramite Modulo U2 (ex modulo E 303), che contiene l’autorizzazione a ricevere la disoccupazione mentre si è in un altro Paese UE.

Il sussidio non si perde se si trova un nuovo lavoro purché si resti sotto una certa soglia ed se il datore di lavoro è diverso rispetto a quello per il quale è scattato il diritto alla NASpI:

  •  8.174 euro all’anno per il lavoro dipendente;
  •  5.500 euro all’anno per il lavoro autonomo;
  •  5.000 euro all’anno per lavoro occasionale.

In queste casistiche, è obbligatorio dare tempestiva comunicazione all’INPS dell’avvio di una nuova attività (entro 30 giorni).

In caso di svolgimento di attività lavorativa, inoltre, i beneficiari devono comunicare all’INPS il REDDITO ANNUO PRESUNTO. L’adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui il reddito annuo presunto sia pari a zero.

Gli interessati devono utilizzare l’apposito modello NASpI-Com. In assenza, il trattamento di disoccupazione verrà sospeso.

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto subordinato fino a sei mesi con reddito sia inferiore a 8.174 euro;
  • nuova occupazione in paesi UE o con convenzioni bilaterali.

La prestazione cessa se:

  • si perde lo stato di disoccupazione;
  • si inizia lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto;
  • non comunica il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata (sono escluse la pensione anticipata opzione donna e  la pensione anticipata quota100/102 e 103, per le quali è possibile farne richiesta al termine della NASpI senza incorrere in penalizzazioni o richieste di rimborso);
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non sceglie la NASpI;
  • nei casi previsti, non partecipa alle iniziative di orientamento dei centri per l’impiego.