Inps: accordo con la Repubblica di Moldova. NO totalizzazione dei periodi contributivi

L’Inps, con propria circolare n. 28 del 2.2.2024, illustra le disposizioni applicative dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° dicembre 2023.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, è entrato in vigore il 1° dicembre 2023.

L’Accordo, in particolare, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Istituto e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente.

La convenzione regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL. Siccome, spiega l’Inps, la normativa italiana già prevede l’esportabilità di tali prestazioni per i paesi extracomunitari, la novità dell’Accordo risiede nel concedere l’esportabilità di alcune prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione nazionale della Repubblica di Moldova.

Le prestazioni di cui sopra (secondo la disciplina moldava) sono la pensione per limite d’età; la pensione di disabilità causata da una malattia generale; la pensione e l’indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; la pensione ai superstiti. Restano inesportabili in Italia (perché espressamente non previste dall’Accordo) le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.

Dal punto di vista italiano l’Inps conferma che sono esportabili tutte le pensioni, dirette ed indirette, anche di invalidità maturate sia nella gestione privata che nella gestione pubblica oltre che le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’Inail. E’ inesportabile l’assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale (es. prestazioni di invalidità civile). Restano esportabili, invece, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale in quanto previste dalla normativa italiana di riferimento.

Inoltre, tenuto conto che l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, continua a trovare applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari inps n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, paragrafo 8).

Circolare Inps n. 45 del 2003:

  • ” Per effetto di tale disposizione – legge 30 luglio 2002, n. 189 – spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età – oggi 67 anni -, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.
    Non deve ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai requisiti minimi contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari in parola che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest’ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne – oggi 67 anni -.
    In caso di decesso anteriore al compimento dei 65 anni – oggi 67 anni – non spetta la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.
    In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno – oggi 67 anni – la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori. “

Circolare Inps n. 35 del 2012, paragrafo 8:

  • ” Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.
    Nell’ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni – oggi 67 anni -, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v.1.1.1, lettera c) della presente circolare).
    Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.
    Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).