Inps: incumulabilità delle pensioni anticipate quota 100/102/103 con i redditi da lavoro

L’Inps, con proprio comunicato, ribadisce l’incumulabilità delle pensioni anticipate quota 100/102/103 con i redditi da lavoro.

Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili – c.d. quota 103 – è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

L’INPS, tra l’altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile – c.d. quota 103 -, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

L’Istituto, attraverso le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L’Inps, ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, sospenderà la pensione e recupererà le mensilità pagate indebitamente.