Inps: ” Bonus mamme ” – Esonero contributivo per le lavoratrici madri di 3 o più figli.

L’Inps, con propria circolare n. 27 del 31.1.2024, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della legge bn. 213 del 30.12.2023) – c.d. ” Bonus Mamme “.

Si Ricorda che ai sensi del comma 181, articolo 1, della legge 213/2023, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Più nel dettaglio, è riconosciuto l’abbattimento totale della quota dei contributi a carico della lavoratrice madre nel limite massimo annuo di 3.000 euro (su base mensile pari a 250 euro) a favore:

  • delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento di 18 anni di età del figlio più piccolo (vale a dire fino a 17 anni e 364 giorni) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (articolo 1, comma 180);
  • alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento di 10 di età del figlio più piccolo (ovvero 9 anni e 364 giorni), in via sperimentale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (articolo 1,comma 181).

L’agevolazione si applica anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

Non costituendo incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e il diritto alla fruizione non è subordinato al possesso del DURC (articolo 1, comma 1175, legge n. 296 del 27.12.2006) in quanto non comporta benefici a favore del datore di lavoro,

Infine, non costituendo aiuto di Stato, non è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

L’INPS spiega che il requisito dell’essere madre di due e tre figli si intende soddisfatto al momento della nascita del secondo figlio e del terzo figlio (o successivo) e la verifica del requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo figlio e del terzo figlio (o successivo).

L’esonero pertanto continuerà a spettare alla lavoratrice anche in caso di premorienza di uno o più figli, di eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare, di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

L’esonero spetta a decorrere dalla realizzazione dello status di madre con due o tre figli. Se però il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è instaurato successivamente, l’esonero si applica dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli e, per la sola annualità del 2024, alle lavoratrici madri di due figli, l’esonero contributivo si applica, in via generale, ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurati e instaurandi nel periodo di operatività dell’esonero, dei settori pubblico e privato, compreso il settore agricolo ed esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L’Istituto chiarisce che l’agevolazione contributiva è applicabile anche:

  • ai rapporti di apprendistato;
  • alle conversioni in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’esonero comporta l’abbattimento totale (nella misura del 100%), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, vale a dire 250 euro mensili e 8,06 euro giornalieri.

Va evidenziato che le soglie massime indicate si applicano anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time, per le quali, fa presente l’INPS, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

La lavoratrice part time titolare di più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

Per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

Per le lavoratrici madri di due figli, l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

L’esonero contributivo pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Con riferimento alle altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero è alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore (articolo 1, comma 15, legge di Bilancio2024).