Inps: Ammortizzatori Sociali e Disoccupazione. I nuovi importi per l’anno 2024

L’Inps, con propria circolare n. 25 del 29.1.2024, comunica gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2024,dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

E’ aggiornato, in primo luogo, l’importo della cassa integrazione guadagni e dell’Ais (il nuovo assegno di integrazione salariale corrisposto dal Fis): ecco dunque l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n.148 del 2015 in vigore dal 1° gennaio 2024, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41 del 28.2.1986, attualmente pari al 5,84%.

Importo lordo Importo netto
€ 1.392,89 € 1.311,56

Per le imprese edili l’importo massimo, incrementato del 20% per intemperie stagionali, è invece di:

Importo lordo Importo netto
€ 1.671,48 € 1.573,86

 

L’Inps aggiorna anche i massimali per la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale nel Fondo Credito.

Il primo è una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro pari al 60% della retribuzione mensile del lavoratore per i periodi non lavorati, entro un massimale suddiviso in tre fasce articolate in funzione della retribuzione lorda mensile del beneficiario.

L’assegno emergenziale è, invece, una prestazione di sostegno al reddito corrisposta per un massimo di 24 mesi alla fine del rapporto ai lavoratori in esubero che non hanno i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo Credito ad integrazione della Naspi, sino al raggiungimento di un determinato livello di reddito.

Assegno di integrazione salariale

Retribuzione mensile lorda Massimale
Fino a € 2.535,95 € 1.377,31
Da € 2.535,95 a 4.008,71 € 1.587,52
Superiore a € 4.008,71 € 2.005,56

Assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda Importo al lordo della riduzione del 5,84% Importo al netto della riduzione
Fino a € 48.564,78 € 2.836,78 € 2.671,11
Da€ 48.564,78 a € 63.900,07 € 3.195,61
Superiore a € 63.900,07 € 4.472,65

 

Per quanto riguarda il Fondo di Credito Cooperativo, in questa circolare, sono stati aggiornati solo i parametri per la determinazione dell’assegno emergenziale, leggermente differenti da quelli del Fondo credito, poiché per l’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo Credito valgono gli importi previsti per le integrazioni salariali ordinarie.

Fascia retributiva Importo al lordo della riduzione del 5,84% Importo al netto della riduzione del 5,84%
Fino a € 45.910,43 € 2.720,80 € 2.561,91
Da € 45.910,43 a € 64.032,97 € 3.659,53
Oltre € 64.032,97 € 4.256,38

 

Aggiornati anche i massimali per il calcolo della NaspI il cui importo massimo erogabile nel 2024 è pari a € 1.550,42.

L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33.

Nel 2024, poi, se l’importo ottenuto è pari o inferiore a € 1.425,21, l’indennità è pari al 75% dello stesso; se è superiore, si aggiunge il 25% della differenza tra € 1.425,21 e il massimale di € 1.550,42.

 

Identici i valori per la Dis-Coll, l’assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata, e per l’Alas che invece è corrisposto per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (che però, si ricorda, dal 1° gennaio 2024 è stata sostituita dalla nuova indennità di discontinuità.

 

Novità invece per l’Iscro, strumento reso strutturale dalla legge di bilancio 2024 e che per questo motivo torna agli importi originari, che vanno da un minimo di € 250 ad un massimo di € 800 mensili, se il reddito dichiarato nell’anno precedente la domanda non superi 12.000 euro.

 

In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali da liquidare nel corso dell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a € 1.321,53.

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari dal 1° gennaio 2024, a € 691,89.