Inps: indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42 D.lgs. n. 151/2001

L’Inps, con proprio messaggio n. 30 del 4.1.2024, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2024/01/14597_Messaggio-numero-30-del-04-01-2024.pdf  – fornisce alcune precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, confermando l’interpretazione fornita dall’Istituto sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.

Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.