Pensioni: nel 2024 in pensione con requisiti diversi dal 2023

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, in legge n. 213 del 2023, i requisiti per andare in pensione utilizzando alcune formule di flessibilità, rispetto al 2023, sono diventate più rigide e si concentrano sui requisiti, il calcolo dell’assegno e la decorrenza del trattamento.

Qui di seguito elenchiamo le novità della “piccola riforma pensioni“, contenute in Manovra 2024 ed un confronto con le regole precedenti.

 

Pensione di Vecchiaia e Pensione Anticipata “Fornero” 2024

Per la pensione di vecchiaia resta il requisito anagrafico di 67 anni e quello contributivo di 20 anni di versamenti maturati. Per i “contributivi puri” cambia però il requisito soglia: non più 1,5 volte l’assegno sociale ma il valore dell’assegno stesso.

Per la pensione anticipata ordinaria (con i requisiti Fornero), pur sbloccando la progressione degli scatti alle aspettative di vita non si registrano novità peggiorative per i requisiti di uscita, dal momento che non si è allungata la speranza di vita.

 

Taglio Pensioni Dipendenti Pubblici

Il taglio delle pensioni degli statali ex INPDAP è una delle misure più controverse della Legge di Bilancio 2024: i dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP – enti locali (CPDEL), sanitari (CPS), insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), ufficiali giudiziari (CPUG) – che hanno fino a 15 anni di versamenti contributivi anteriori al primo gennaio 1996, avranno una pensione anticipata più bassa del previsto.

Se si sceglie di andare in pensione anticipata (anche con la Pensione Anticipata Flessibile, c.d. Quota 103), si subirà un taglio, che però si applica solo a chi matura il diritto a partire dal primo gennaio 2024. Non solo: la finestra mobile resta di tre mesi per l’anno 2024 mentre sale a quattro mesi nel 2025, a cinque mesi nel 2026, a sette mesi nel 2027 ed a nove mesi a partire dall’anno 2028.

In cosa consiste il taglio? Ai contributi antecedenti al primo gennaio 1996, che si valorizzano con il sistema retributivo, verranno applicati nuove aliquote di rendimento, meno favorevoli dei precedenti.

La differenza è più marcata per chi ha pochi contributi nel retributivo e si riduce con il salire dell’anzianità fino ad azzerarsi con almeno 15 anni di quota retributiva.

I calcoli cambiano molto in base a gestione di appartenenza, retribuzione e anzianità contributiva, ma possono andare da alcune centinaia a diverse migliaia di euro all’anno.

C’è però un meccanismo più favorevole per il personale sanitario, a cui la penalizzazione viene ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo del pensionamento.

Sono inoltre escluse da questa penalizzazione le pensioni di vecchiaia o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, e tutti i trattamenti maturati entro il 31 dicembre 2023.

 

Ecco le differenze tra il 2023 ed il 2024:

  • Nel 2023 i dipendenti pubblici di tutte le gestioni avevano la pensione calcolata con le vecchie aliquote, contenute nell’allegato A della legge 965/1965.
  • Dal 2024, invece, per chi ha fino a 15 anni di quota retributiva e appartiene alle quattro gestioni sopra elencate (CPDEL, CPS, CPI E CPUG), con l’eccezione della pensione di vecchiaia e di coloro che avevano già maturato il diritto al 31 gennaio 2023, entrano in vigore le nuove aliquote indicate nell’allegato II della manovra 2024, legge 213/2023.

 

Pensione Anticipata “contributiva” a 64 anni

Requisiti più rigidi anche sulla cosiddetta pensione anticipata contributiva con 64 anni e 20 di contributi. E’ una forma di pensione che richiede di essere interamente nel sistema contributivo (quindi, primo contributo versato dopo il 31 dicembre 1995).

Fino al 2023 ci voleva un assegno maturato pari ad almeno 2,8 volte il minimo mentre dal 2024 (comma 125 della Manovra 2024) si sale a 3 volte il minimo, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Inoltre, sempre per tale prestazione:

  • L’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840 euro lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia). – nessun limite nel 2023 -;
  • ci sarà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti – nel 2023 assente -;
  • il requisito contributivo dei 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita dell’Istata (oltre a quello anagrafico) – nel 2023 assente -. 

 

Pensione Anticipata Flessibile – Quota 103

Per quanto riguarda la pensione anticipata flessibile, c.d. quota 103, prorogata fino al 31 dicembre 2024, il cambiamento più rilevante è rappresentato dall’importo della pensione.

Chi matura il diritto nel 2024, avrà l’intero assegno calcolato con il sistema contributivo e con tetto massimo pari a quattro volte il minimo fino a quando non si raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia. I requisiti non cambiano (62 anni di età e 41 anni di contributi) ma la finestra mobile si allunga a sette mesi per i dipendenti privati e nove per quelli pubblici.

Schematicamente, la differenza fra il 2023 e il 2024 è la seguente:

  • requisito invariato,
  • calcolo pensione divenuto interamente contributivo,
  • tetto massimo ridotto da cinque a quattro volte il minimo fino alla pensione di vecchiaia,
  • finestre mobili più lunghe, da tre a sette mesi nel privato e da sei a nove nel pubblico impiego.

Confermato l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).  

Resta la “cristallizzazione del diritto” per chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata quota 100, 102 e per la pensione anticipata “flessibile”, c.d. quota 103 – anno 2023 -.

 

Ape Sociale con 5 mesi in più

L’Ape Sociale vede richiesto nel 2024 un requisito anagrafico più rigido: 63 anni e cinque mesi, prima novità per il 2024.

Per l’Ape Sociale è necessario avere 30 anni di contribuzione, oppure 36 per coloro che accedono come lavoratori addetti a mansioni gravose o usuranti. Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti – 30 anni o 36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).

Inoltre, per averne diritto, bisogna rientrare in una delle quattro categorie “protette” di lavoratori:

– disoccupati involontari senza sussidio (NASpI);
– caregiver per assistenza da 6 mesi del coniuge/partner in unione civile o parente di 1° grado convivente;
– invalidi civili con almeno il 74% d’invalidità;
– addetti a lavori gravosi da almeno 6 anni nell’arco degli ultimi 7 anni.

La seconda novità per il 2024 è l’esclusione dall’accesso all’APE Sociale per le 23 categorie di addetti a mansioni gravose che erano state individuate nel 2022, con l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti – 32 anni di contribuzione -ed applicate fino al 2023. Dal 2024 si torna alle originarie 11 categorie.

La terza ed ultima novità, sempre per il 2024, viene aggiunta la regola, oggi assente, dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione.

 

Pensione Anticipata Opzione Donna a 61 anni

La cosiddetta pensione anticipata «Opzione Donna» è una prestazione economica introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) con la possibilità, per le donne, di andare in pensione prima, a patto di optare per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. E’ stata «rinnovata» anche per il 2024, ma con dei requisiti anagrafici diversi dalla precedente prestazione. Al 31 dicembre 2023 bisogna sempre avere 35 anni di «contribuzione effettiva», cioè esclusa la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell’infortunio, pari a settimane 1.820 a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni).

Confermate le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Le potenziali beneficiarie sono soltanto quelle che rientrano nelle seguenti categorie:

– caregiver familiari di conviventi disabili o non autosufficienti;
– invalide civili con almeno il 74% d’invalidità;
– in esubero (dipendenti o licenziate) da aziende per le quali è stato aperto un tavolo di crisi.

Anche qui, resta la “cristallizzazione del diritto” per chi ha maturato con le vecchie regole il diritto all’uscita anticipata.