L’Inail, con propria circolare n. 58 del 29.12.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2024/01/Circolare-n-58_29-dicembre-2023.pdf – fornisce istruzioni per l’accesso ai benefici del Fondo vittime amianto per i lavoratori delle società partecipate pubbliche e i loro eredi.
Al Fondo possono accedere anche le società partecipate pubbliche che hanno corrisposto ai lavoratori o ai loro eredi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In tal caso, l’accesso al Fondo è precluso ai lavoratori o ai loro eredi che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale da parte delle stesse società.
La circolare in questione, nel riepilogare i destinatari della prestazione erogata dal Fondo e i requisiti di accesso, precisa che gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 2024 a mezzo Pec all’indirizzo dcra@postacert.inail.it
Le domande devono riguardare i riconoscimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti nelle sentenze esecutive, nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31/12/2023 o nei verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta entro il 31/12/2023.
Il Fondo eroga in favore degli aventi diritto una prestazione economica determinata sulla base di apposite tabelle nei limiti del risarcimento disposti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione per ciascun evento accertato.
Allegato Domande Inail
https://enasc.it/wp-content/uploads/2024/01/Allegato-2.pdf
https://enasc.it/wp-content/uploads/2024/01/Allegato-3.pdf
https://enasc.it/wp-content/uploads/2024/01/Allegato-4-1.pdf