Inps : pensione ai superstiti e cumulo con i redditi posseduti. Eventuale ricalcolo con arretrati

L’Inps, con propria circolare n. 108 del 22.12.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/12/14554_Circolare-numero-108-del-22-12-2023.pdf – illustra le novità in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 335 dell’8.8.1995, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

In applicazione della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, richiamata dall’articolo 1, comma 41, della medesima legge, la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. In particolare, nel caso di:
– reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
– reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
– reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
– reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d. salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario.

Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale, le pensioni ai superstiti per le quali trovino applicazione i limiti di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, devono essere definite secondo i criteri enunciati dalla Corte e sopra descritti.

Pertanto, l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati.