Pensioni e Finanziaria: come andarci nel 2024, con le prestazioni “nuove” e con quelle “vecchie”

 La “piccola” riforma sulle pensioni, contenuta nella Manovra 2024, ha modificato non soltanto gli strumenti di flessibilità in uscita ma anche alcune condizioni per l’accesso a formule pensionistiche strutturali. Ci sono ad esempio novità per la pensione anticipata ordinaria e per quella di vecchiaia, per APE Sociale e Opzione Donna, per Quota 103 e la pensione anticipata contributiva.

Qui, in breve, analizziamo, insieme alle “nuove” uscite, alcune prestazioni pensionistiche con “requisiti particolari”.

 

PENSIONE di VECCHIAIA – NOVITA’ 2024 –

I requisiti ordinari per accedere alla pensione di vecchiaia, sono, sia per i dipendenti e sia per gli autonomi, che abbiano maturato 20 anni di contributi e 67 anni di età – età anagrafica valida fino al 31.12.2026 -, assieme alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente (non il lavoro autonomo o parasubordinato).

Per chi rientra nel sistema “puro” contributivo, oltre ai requisiti di cui sopra, esiste il superamento dell’importo soglia, che la finanziaria 2024 ha cambiato: non viene più richiesto di aver maturato, alla data di presentazione della domanda di pensionamento, un assegno previdenziale pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale ma una pensione pari all’assegno sociale stesso, che nel 2023 è pari a 507,02 euro e nel 2024 diventa pari a 534,40 euro.

 

DEROGHE

 

Pensione di Vecchiaia per lavori usuranti

La pensione di vecchiaia per lavori usuranti, in base al Dlgs n. 67 del 2011, viene erogata agli addetti a mansioni usuranti e turni notturni e possono ottenere la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età (blocco aspettativa di vita fino al 31.12.2026), se possiedono almeno 30 anni di contributi, di cui un minimo di sette anni di attività usurante o notturna negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno metà della vita lavorativa.

 

Pensione di Vecchiaia con 15 anni di contribuzione – D.lgs. 503/92 “deroga Amato”

I soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del dlgs 503/1992, come ad esempio i lavoratori con 15 anni di versamenti a fine 1992, possono avere uno sconto di 5 anni sul requisito contributivo dei 20 anni. Su questa formula di pensione non ci sono novità 2024. – clicca su questo link per avere più informazioni  https://enasc.it/2023/12/07/pensioni-nel-2024-in-pensione-con-15-anni-di-contributi/  -.

 

Pensione di Vecchiaia “contributiva” 2024

I contributivi puri (senza versamenti prima del 1996), possono andare in pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi ma devono aspettare di avere 71 anni di età (senza importi soglia) – età anagrafica valida fino al 31.12.2026 -.

 

Pensione di Vecchiaia in totalizzazione

Possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti iscritti a: – due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; – forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); – forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali; – Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati; – Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; – Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

– raggiungimento di 66 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne (requisito bloccato fino al 31.12.2026);

– anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1.040 contributi settimanali);

– sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall’albo professionale, ecc.).

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

 

Pensione di Vecchiaia “anticipata” con almeno l’80% di Invalidità Lavorativa – D.lgs. 503/92 “deroga Amato”

Il decreto Amato, il D.lgs n. 503 del 1992, ha introdotto la possibilità di fruire della «pensione di vecchiaia anticipata per i non vedenti e per chi possiede un’invalidità lavorativa riconosciuta almeno pari all’80% – legge 222 del 1984», cioè con un’età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata è necessario soddisfare i seguenti requisiti, oltre al possesso dell’invalidità dell’80%, il possesso di almeno 20 anni di contributi di contribuzione da lavoro dipendente (sono sufficienti i 15 anni di contributi per i beneficiari di una delle c.d. «deroghe Amato») ed il possesso di un’età almeno pari a 61 anni, per gli uomini, o a 56 anni, per le donne. Per i «non vedenti», i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne.

Non sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori autonomi, in quanto i soli lavoratori ammessi alla pensione di vecchiaia anticipata sono i lavoratori iscritti all’A.G.O. dell’Inps ed alle forme di previdenza sostitutive dell’A.G.O. stessa (esempio il fondo volo, il fondo dazieri, il fondo dello spettacolo e degli spostivi professionisti).

 

PENSIONE ANTICIPATA – NOVITA’ 2024 –

Anche nel 2024, la Legge Fornero permette di andare in pensione anticipata ordinaria, sia per i dipendenti privati e sia per gli autonomi, con un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e con 35 anni di contribuzione, pari a settimane 1.820, di contribuzione “effettiva” e con gli adeguamenti dell’aspettativa di vita “fermi” fino al 31.12.2026

Per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria è prevista una finestra mobile che fa slittare il primo rateo di pensione di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Invece, dal 2024, i dipendenti pubblici afferenti alle 4 gestioni previdenziali dell’ex-INPDAP che scelgono la pensione anticipata, subiscono un taglio della pensione anticipata dovuto all’aggiornamento delle aliquote di rendimento della quota retributiva dell’assegno – clicca su questo link per avere maggiori informazioni Pensioni: novità nella manovra 2024 per i dipendenti pubblici ed il personale sanitario – Patronato ENASC -.

Per questi specifici lavoratori si allungano anche le decorrenze, ma dal 2025. A regine, nel 2028, si dovranno attendere 9 mesi di finestra mobile.

Per la pensione anticipata “contributiva”  – 64 anni di età anagrafica, 20 anni di contribuzione e superamento dell’importo soglia, pari a 2,8 il valore dell’assegno sociale, che per l’anno 2023 è pari a € 1.419,65 – la finanziaria 2024 ha variato l’importo soglia, che sale a 3 volte l’assegno sociale, che per l’anno 2023 è pari a € 1.521,06, salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c’è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.

Inoltre, sempre per tale prestazione:

  • L’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840 euro lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia). – oggi non c’è limite -;
  • ci sarà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti – oggi assente -;
  • il requisito contributivo dei 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita dell’Istata (oltre a quello anagrafico) – oggi assente -. 

 

PENSIONE ANTICIPATA ai PRECOCI

La pensione anticipata ai c.d. «lavoratori precoci» è una pensione anticipata con 3 requisiti:

– Possedere 41 anni di contribuzione, pari a settimane 2.132, di cui 35 anni di «contribuzione effettiva», pari a settimane 1.820;

-possedere, prima dei 19 anni di età anagrafica, almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro «effettivo»;

-rientrare in una delle 4 categorie di lavoratori tutelati (disoccupati –no per lavoro a tempo determinato -, caregiver, invalidi civili e addetti a mansioni usuranti o gravose).

 

I requisiti, di cui sopra, sono “bloccati“ fino al 31.12.2026 ed alla decorrenza della pensione si applica la finestra «mobile» di 3 mesi.

 

 

ALTRE PENSIONI che ANTICIPANO la Vecchiaia – NOVITA’ 2024 –

 

 

PENSIONE ANTICIPATA “FLESSIBILE”, c.d. QUOTA 103 – NOVITA’ 2024 –

La pensione anticipata flessibile, c.d. “quota 103” – 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contributi, di cui 35 “effettivi” – è stata prorogata anche per il 2024, ma ci saranno dei “peggioramenti”.

Infatti:

  • L’intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo;
  • la misura dell’assegno non potrà risultare superiore a 2.272,00 euro lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell’età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali(cioè 2.840€).

La finestra mobile è passata dai dagli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) a sette mesi, per i dipendenti privati e a nove mesi, per i dipendenti pubblici.

Confermato l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).  

Resta la “cristallizzazione del diritto” per chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata quota 100, 102 e per la pensione anticipata “flessibile”, c.d. quota 103 – anno 2023 -.

 

 

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” – NOVITA’ 2024 –

La cosiddetta pensione anticipata «Opzione Donna» è una prestazione economica introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) con la possibilità, per le donne, di andare in pensione prima, a patto di optare per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. E’ stata «rinnovata» anche per il 2024, ma con dei requisiti anagrafici diversi dalla precedente prestazione. Al 31 dicembre 2023 bisogna sempre avere 35 anni di «contribuzione effettiva», cioè esclusa la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell’infortunio, pari a settimane 1.820 a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni).

Confermate le riduzioni di un anno del requisito anagrafico per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Le potenziali beneficiarie sono soltanto quelle che rientrano nelle seguenti categorie:

– caregiver familiari di conviventi disabili o non autosufficienti;
– invalide civili con almeno il 74% d’invalidità;
– in esubero (dipendenti o licenziate) da aziende per le quali è stato aperto un tavolo di crisi.

Anche qui, resta la “cristallizzazione del diritto” per chi ha maturato con le vecchie regole il diritto all’uscita anticipata.

 

 

APE SOCIALE – NOVITA’ 2024 –

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017 – e s.m.i., ha previsto un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età (dal 2024, 63 anni e 5 mesi) e che non siano titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia – fino al 31.12.2026, 67 anni -.

Si tratta di una misura sperimentale, che prende il nome di «Ape Sociale», e che è stata prorogata anche per l’anno 2024. E’ necessario presentare, prima della domanda di ape sociale, la relativa «richiesta di certificazione» all’Inps, che autorizza la relativa indennità.

Per l’Ape Sociale è necessario avere 30 anni di contribuzione, oppure 36 per coloro che accedono come lavoratori addetti a mansioni gravose o usuranti. Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti – 30 anni o 36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).

Inoltre, per averne diritto, bisogna rientrare in una delle quattro categorie “protette” di lavoratori:

– disoccupati involontari senza sussidio (NASpI);
– caregiver per assistenza da 6 mesi del coniuge/partner in unione civile o parente di 1° grado convivente;
– invalidi civili con almeno il 74% d’invalidità;
– addetti a lavori gravosi da almeno 6 anni nell’arco degli ultimi 7 anni.

La seconda novità per il 2024 è l’esclusione dall’accesso all’APE Sociale per le 23 categorie di addetti a mansioni gravose che erano state individuate nel 2022, con l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti – 32 anni di contribuzione -ed applicate fino al 2023. Dal 2024 si torna alle originarie 11 categorie.

La terza ed ultima novità, sempre per il 2024, viene aggiunta la regola, oggi assente, dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione.

 

A breve, seguiranno ulteriori approfondimenti sull’argomento delle ” PENSIONI”, con le varie uscite ed i vari modi.