Inps: Assegno di Inclusione – ADI -. Prime indicazioni

L’Inps, con propria circolare n. 105 del 16.12.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/12/14527_Circolare-numero-105-del-16-12-2023.pdf  – fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell’Assegno di inclusione istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

L’ADI (Assegno di Inclusione) si può chiedere dal 18 dicembre : il nuovo ammortizzatore sociale è erogato dal 1° gennaio 2024 e prende il posto del RDC (Reddito di Cittadinanza) ma con requisiti più stringenti e una platea ridotta di beneficiari.

In sede di prima applicazione si potranno presentare le domande entro gennaio 2024 per avere diritto anche alla mensilità di gennaio stesso, con contestuale carica della “Carta di Inclusione”, perché sia stato attivato anche il PAD (Patto di Attivazione Digitale) nello stesso mese.

Ai beneficiari spettano fino a 500 euro al mese più il contributo affitto da 280 euro. Oltre i 67 anni, si può arrivare a 630 euro con integrazione affitto da 150 euro.

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, anche direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.

Per ottenere l’ADI, il primo passaggio è quello di fare domanda all’INPS, utilizzando l’apposita procedura telematica resa disponibile sul sito INPS, con credenziali personali. Dal 1° gennaio 2024 sarà disponibile anche la domanda presso i Patronati.

Il secondo passaggio è l’iscrizione alla piattaforma SIISL e come terzo step è prevista l’attivazione del Patto digitale (PAD) del nucleo familiare (si può fare direttamente dal sito INPS). Dal mese successivo parte il pagamento del beneficio economico.

Per accelerare i tempi si potranno fare i tre passaggi in uno: domanda di ADI, iscrizione SIISL e sottoscrizione del PAD senza aspettare l’esito della domanda all’INPS.

Entro 120 giorni dalla domanda, poi, i componenti del nucleo saranno convocati dai Servizi sociali:

  • i componenti occupabili saranno indirizzati verso un percorso di formazione o inserimento.
  • i non attivabili al lavoro saranno seguiti dai servizi sociali o sanitari.

L’ADI (Assegno di Inclusione) si può chiedere da lunedì 18 dicembre 2023: la nuova indennità di sostegno al reddito è attribuita dopo la verifica INPS sui requisiti posseduti e dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. L’ADI sarà erogato tramite Carta di inclusione emessa da Poste italiane. Il meccanismo di accredito e fruizione sarà dunque analogo a quello RDC.

Il beneficio è erogato attraverso una prepagata ricaricabile, denominata “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi). La consegna presso gli uffici postali, dopo l’accredito del primo pagamento, avviene previa notifica, tramite portale SIISL o SMS/mail.

Per chi fa domanda a gennaio 2024, a febbraio è prevista una ricarica doppia per gennaio e febbraio.

Il sussidio ha una durata di 18 mesi. Dopo una pausa di un mese, potrà essere rinnovato per altri 12 mesi.

Hanno diritto al nuovo ammortizzatore sociale i nuclei familiari che rientrano nelle soglie di reddito stabilito e nei quali c’è almeno un componente che rientra nelle fasce deboli previste. Ci sono poi una serie di altri requisiti, relativi a residenza, cittadinanza e reddito.

Il diritto all’ADI è indipendente dal RDC e, pertanto, chi possiede i nuovi requisiti per l’ammortizzatore sociale 2024, può presentare domanda, che sia stato o meno titolare di Reddito di Cittadinanza.

I requisiti sono indicati nel Decreto Lavoro (DL 48/2023), che detta le regole di accesso all’Assegno di Inclusione, condizionato a cittadinanza e residenza, reddito e composizione del nucleo familiare.

Per il diritto all’ADI ci devono essere componenti rientranti in una delle seguenti categorie:

  • persone con disabilità;
  • minorenni;
  • persone con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.

Non ci devono essere componenti che risiedono presso strutture a totale carico pubblico.

Il beneficiario della prestazione non deve essere sottoposto a misure cautelari o di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti.

Il componente del nucleo familiare che richiede l’ADI deve essere:

  • cittadino UE;
  • familiare di un cittadino UE con un diritto di soggiorno;
  • cittadino di un paese non UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • status di protezione internazionale.

In tutti i casi, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Questo vale anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

NOTA BENE: con l’eccezione di gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi.

 

I requisiti economici sono relativamente simili a quella già previste per il RDC, tranne che ci sono casi specifici relativi alla nuova limitazione della platea degli aventi diritto alle categorie sopra elencate. I paletti di reddito sono i seguenti:

  •  ISEE fino a 9mila 360 euro;
  •  reddito familiare fino a 6mila euro, moltiplicato per il corrispondente numero della scala di equivalenza;
    • se il nucleo è composto solo da persone di età pari almeno a 76 anni, oppure disabili, il reddito familiare può arrivare a 7mila 560 euro, sempre moltiplicati per la scala di equivalenza;
    •  per gli ex RDC, nella soglia di reddito non si calcola il Reddito di Cittadinanza né le altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
  •  patrimonio immobiliare fino a 30mila euro (è esclusa la prima casa fino a un valore massimo di 150mila euro);
  •  patrimonio mobiliare fino a 6mila euro, aumentata di 2mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un tetto di 10mila euro, e di altri mille euro per ogni minorenne successivo al secondo. In presenza di persone con disabilità, i massimali relativi al patrimonio mobiliare devono essere ulteriormente aumentati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7mila 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  •  beni di lusso: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, navi, imbarcazione da diporto, aeromobili di ogni genere.

 

Il parametro della scala di equivalenza parte da una base 1 incrementata fino a un massimo di 2,2 oppure 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
  • 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa;
  • 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

 

 

Per avere diritto all’Assegno di Inclusione, sono conteggiati nel reddito familiare:

  • le pensioni in corso (dirette e indirette) con decorrenza successiva al periodo di riferimento ISEE.
  • compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15.000 euro annui.

L’ADI è compatibile con l’assegno di invalidità, che però fa reddito e come tale va calcolato. Stesso discorso per il cumulo ADI e assegno/pensione sociale.

In caso di avvio di attività di lavoro dipendente, il maggior reddito non concorre entro il limite di 3.000 euro lordi annui.

Sono invece esclusi:

  • Assegno unico e universale;
  • arretrati;
  • misure di sostegno di carattere straordinario, aggiuntive all’ADI, nell’ambito del progetto personalizzato;
  • maggiorazioni compensative a livello regionale per le componenti aggiuntive all’ADI;
  • riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
  • buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.