Pensioni : nel 2024 in pensione con 15 anni di contributi

In attesa che la legge finanziaria 2024 venga approvata, con le modifiche che verranno apportate, ed in vista di una probabile “restrizione” nel diritto di andare in pensione in anticipo rispetto all’età anagrafica – ape sociale, opzione donna, quota 103 e pensione anticipata contributiva – si ricorda che è ancora possibile andare in pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione, sempre all’età anagrafica dei 67 anni – età valida fino al 31.12.2026-, al posto dei 20 anni di contribuzione.

 

Quale pensione con 15 anni di contributi?

 

L’ordinamento previdenziale prevede tre deroghe Amato (la quarta non è più utilizzabile), grazie alle quali è possibile, con soli 15 anni di contribuzione, pari a 780 settimane, andare in pensione, all’età anagrafica dei 67 anni (fino al 31.12.2026).

Si tratta di eccezioni che riguardano chi possiede una certa anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, chi possiede l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro la data del 26 dicembre 1992 o, ancora, chi ha alle spalle almeno 10 anni di lavoro discontinuo, unitamente ad altri requisiti.

Da non dimenticare, poi, che è possibile ottenere la pensione di 15 anni di contributi grazie al computo presso la gestione separata: in buona sostanza, chi sceglie di far confluire tutti i versamenti posseduti verso questa gestione, può ottenere la pensione di vecchiaia contributiva (che si consegue con un requisito anagrafico maggiore rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria). La pensione di vecchiaia contributiva richiede solamente cinque anni di versamenti; il computo, però, ne richiede 15 complessivi: ecco perché attraverso il computo si ottiene la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.

La prima delle deroghe Amato consente di conseguire la pensione con un minimo di 15 anni di contribuzione, purché tutti quanti accreditati entro il 31 dicembre 1992. Nei 15 anni di contribuzione possono essere contati “tutta” la contribuzione, compreso i periodi di lavoro all’estero, i contributi figurativi e da riscatto, nonché ricongiunti verso le gestioni Inps.

Sono ammessi alla deroga sia gli scritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps che gli iscritti presso i fondi sostitutivi ed esclusivi.

La seconda deroga Amato consente di conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di versamenti ed ha ottenuto dall’Inps l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 26 dicembre 1992.

Attenzione: non è necessario avere versato almeno un contributo volontario entro la stessa data, è sufficiente la sola autorizzazione.

I 15 anni di contribuzione possono essere collocati anche dopo il 31 dicembre 1992.

Questa seconda deroga Amato non può essere fruita da coloro che sono iscritti presso le gestioni esclusive dell’Inps, come dipendenti pubblici, in quanto per queste categorie di lavoratori l’autorizzazione alla contribuzione volontaria non poteva essere conseguita alla data del 31 dicembre 1992.

La terza deroga Amato consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi alle seguenti condizioni:

– almeno 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato, accreditati presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti;

– almeno 25 anni di anzianità assicurativa: in buona sostanza, il primo contributo Inps deve risultare versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione, anche se poi si possiedono meno di 25 anni di contributi (Definizione: Anzianità assicurativa Corrisponde al tempo misurato in anni mesi e giorni, trascorso dal primo contributo accreditato e la data in cui si matura il diritto alla pensione. L’inizio dell’assicurazione è fissato in corrispondenza di un contributo obbligatorio da lavoro dipendente, ma vale anche il contributo autonomo, si ricorda tuttavia che il contributo autonomo non è considerato utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il quale è ammessa contribuzione da solo lavoro dipendente) almeno 10 anni, all’interno dell’intera carriera  lavorativa, devono risultare lavorati in modo discontinuo; tale non è considerata l’annualità lavorata dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma nella quale risultino accreditate meno di 52 settimane, a causa di un part-time che renda la retribuzione inferiore al minimo per l’accredito di un’annualità intera (minimale retributivo per l’anno 2022 per l’accredito delle 52 settimane € 10.896,00 annui) ai fini pensionistici.

Il requisito dei 15 anni di contribuzione può essere conseguito anche attraverso il cumulo dei contributi, cioè sommando gratuitamente i versamenti accreditati ai fini del diritto a pensione. Il cumulo è tuttavia possibile soltanto laddove le casse che partecipano alla sommatoria prevedano tutte, nel loro ordinamento, la deroga Amato della quale ci si vuole avvalere.

 

Precisazione:

La prima e la seconda deroga Amato sono valide sia per i lavoratori dipendenti e sia per i lavoratori autonomi; mentre invece la terza è valida solo per i lavoratori dipendenti.

 

La pensione di vecchiaia contributiva, che può essere fruita dai lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, si consegue con un minimo di 71 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2024) e di 5 anni di contributi.

Questa pensione può essere conseguita anche da chi possiede contribuzione al 31 dicembre 1995, ma soltanto qualora si opti per il computo presso la gestione separata.

In questo caso, tutta la contribuzione confluisce presso la gestione separata Inps.

Pertanto, anche le quote di pensione che originariamente sarebbero state calcolate con il sistema retributivo o misto, vengono ricalcolate con il metodo contributivo, normalmente penalizzante.

 

Inoltre, sono richiesti specifici requisiti per aderire al computo:

– meno di 18 anni accreditati al 31 dicembre 1995;

– almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995;

– almeno un contributo accreditato presso la gestione separata, pari ad 1 mese;

– almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

In base a quanto esposto, la pensione di vecchiaia contributiva può essere ottenuta con un minimo di 15 anni di versamenti, con riferimento a coloro che optano per il computo, ma sempre all’età anagrafica dei 71 anni.

Attenzione: la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può essere ottenuta soltanto con il computo, in quanto l’interessato ottiene lo status di iscritto presso la gestione separata, quindi iscritto dal 1996 in poi, pur possedendo contribuzione collocata in annualità precedenti.

La stessa pensione di vecchiaia non può essere ottenuta attraverso l’opzione al contributivo, in quanto tale regime fa conservare lo status di vecchio iscritto, pur determinando l’applicazione delle regole di calcolo del sistema contributivo, compresa l’applicazione dei massimali annuali, a partire dalla data nella quale l’opzione diviene efficace.