Inps: Ape Sociale e Pensione ai Precoci anche a chi aderito all’incentivo all’esodo

L’Inps, con proprio messaggio n. 4192 del 24.11.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/11/14484_Messaggio-numero-4192-del-24-11-2023.pdf – fornisce le indicazioni per i lavoratori dipendenti che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro durante la pandemia e che potranno accedere, al termine della disoccupazione indennizzata, anche all’ape sociale e alla pensione anticipata con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze.

I chiarimenti riguardano la facoltà prevista dall’articolo 14, co. 3 del decreto legge n. 104 del 2020 che ha consentito dal 15 agosto 2020 al 31 marzo 2021 – in deroga al divieto di licenziamento per motivi economici – di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con un incentivo all’esodo, in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori che aderivano al predetto accordo è stato riconosciuta la NASpI, l’indennità di disoccupazione indennizzata, diritto che di regola non spetta nei casi di risoluzione consensuale. Il termine poi era stato prorogato al 30 giugno 2021 (31 dicembre 2021 per alcuni settori).

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali INPS sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte devono essere riesaminate dalle medesime Strutture, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.