Inps: riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi 104. Chiarimenti

L’Inps, con proprio messaggio n. 4143 del 22.11.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/11/14472_Messaggio-numero-4143-del-22-11-2023.pd  –  fornisce indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 26.3.2001, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001)per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa
persona disabile in situazione di gravità.

L’Istituto ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.