Inps: a dicembre 2023 gli arretrati per il conguaglio di perequazione ed importo aggiuntivo – c.d. quattordicesima

L’Inps, con proprio messaggio n. 4050 del 15.11.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/11/14452_Messaggio-numero-4050-del-15-11-2023.pdf  – comunica che l’Istituto ha completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

E’ un aumento dello 0,8% per coloro che hanno un trattamento previdenziale fino a 2mila 101,52 euro, mentre la percentuale si riduce con l’aumento dell’assegno previdenziale.

Il conguaglio riguarda complessivamente 21 milioni di prestazioni, viene calcolato su tutte le mensilità 2023 ed è applicato anche alla tredicesima (che quindi complessivamente si rivaluta dell’8,1% rispetto all’anno scorso).

N.B. : A DICEMBRE 2023 SARANNO PAGATI SOLO GLI ARRETRATI SULLE PENSIONI FINO AD € 1.000,00 ; PER GLI IMPORTI SUPERIORI A TALE LIMITE GLI ARRETRATI SLITTERANNO A GENNOIO 2024 

Qui di seguito si riportano i valori definitivi dell’anno 2023

 

 

Importi

dal 1° gennaio 2023

Trattamento minimo Indice di rivalutazione definitivo
mensile 567,94 8,1%
annuo 7.383,22
Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi
da a Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM 100 8,100% 2.101,52  
Fascia di Garanzia* Importo garantito   2.101,52 2.125,41  

2.271,74

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 85 6,885% 2.101,53 2.626,90  
Fascia di Garanzia* Importo garantito   2.626,90 2.692,18 2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 53 4,293% 2.626,91 3.152,28  
Fascia di Garanzia* Importo garantito   3.152,28 3.167,04 3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47 3,807% 3.152,29 4.203,04  
Fascia di Garanzia* Importo garantito   4.203,04 4.236,09 4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM 37 2,997% 4.203,05 5.253,80  
Fascia di Garanzia* Importo garantito   5.253,80 5.274,54 5.411,26
Oltre 10 volte il TM 32 2,592% 5.253,81  

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato

 

 

 

Rivalutazione delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi parziali, ciechi assoluti, sordi, pensione sociale, assegno sociale)

 

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023

 

Importi dal 1° gennaio 2023 Invalidità civile Pensione sociale Pensione sociale

senza aumenti Art. 67 l.448/1998 e

art. 52 l. 488/1999

Assegno sociale

Senza aumenti Art. 67 l.

448/1998 e

art. 52 l. 488/1999

Assegno sociale Indice di rivalutazione definitivo
mensile 316,25 417,85 323,75 412,93 507,03 8,1%
annuo 4.111,25 5.432,05 4.208,75 5.368,09 6.591,39

 

 

Importi dal 1° gennaio 2023 Ciechi assoluti non ricoverati Ciechi assoluti ricoverati Ciechi parziali Ciechi civili con solo assegno a vita Sordi  
mensile 342,01 316,25 316,25 234,72 316,25 8,1%
annuo 4.446,13 4.111,25 4.111,25 3.051,36 4.111,25

 

Sulla rata di dicembre 2023 ci sarà l’attribuzione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 388/2000.

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027

(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043

(INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

 

L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:

  • le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
  • le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
  • le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
  • le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali; le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;
  • le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente

L’importo aggiuntivo per l’anno 2023 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente all’anno 2019.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.