Bonus 550 euro part-time ciclico: interpretazione autentica e possibilità del recupero per l’anno 2022. Apertura domande per l’anno 2023

L’Inps, con messaggio “criptato” Hermes n. 3977 del 10.11.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/11/Messaggio_CoIn_Pubblica_003977_2023.pdf –  attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, in base all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, chiarisce che: “La disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Attraverso la citata norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti.

Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

La richiamata disposizione di cui all’articolo 2-bis in commento prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, come da interpretazione autentica, non sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e, infine, non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda.

Le domande per l’accesso alle indennità sopra illustrate saranno disponibili dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023  e possono essere presentate  sia per “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022” e sia per “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

Si evidenzia che le domande per l’indennità in oggetto riferite all’anno 2023 verranno rese disponibili con i dati precompilati nel caso in cui si rilevi la presenza di una domanda per la stessa indennità riferita all’anno 2022.

L’indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

 

E’ possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.