Inps: regime contributivo dei fringe benefit. Precisazioni

L’Inps, con proprio messaggio n. 3884 del 6.11.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/11/14432_Messaggio-numero-3884-del-06-11-2023.pdf  – fornisce una disamina delle normative 2023 relative alla erogazione dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti e l’eventuale impatto sui contributi previdenziali.

In particolare, l’Istituto interviene sull’aumento della soglia dei fringe benefit, come individuati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, previsto:

  • in capo ai lavoratori con figli a carico, di cui all’articolo 40, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 48 DEL 2023,
  • per tutti i lavoratori con il cd. “bonus carburante”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 5 DEL 2023 Per quest’ultima agevolazione si ricorda che il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva.

Per la determinazione dei limiti di decontribuzione si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 (3mila euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per gli altri lavoratori), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si dovrà attenere alle seguenti modalità:

  • porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del decreto legge n. 48 del 2023;
  • provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.