Legge di Stabilità 2024: come cambiano le pensioni nel 2024

Il disegno di legge sul bilancio 2024 è approdato in Senato – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/11/Manovra_2024_ddl.pdf – con diverse novità sulla previdenza per il 2024, molte delle quali negative.

Vediamo, nel commentare il disegno di legge, che deve essere approvato sia dal Senato e sia dal Parlamento, quindi suscettibile di modifiche, le principali novità per il 2024.

 

PENSIONE OPZIONE DONNA

Si conferma l’impianto normativo del 2023, con le relative restrizioni rispetto alla “vecchia” opzione donna, ma con un inasprimento dell’età anagrafica a 61 anni, valido appunto dal 2024, con i requisiti al 31.12.2023.

 

ANTICIPO PENSIONISTICO “APE SOCIALE”

L’anticipo pensionistico “Ape Sociale” viene prorogato anche per il 2024, ma anche qui ci sono delle novità “in negativo” : l’età anagrafica viene elevata di 5 mesi, a 63 anni e 5 mesi – oggi 63 anni – ; eliminato l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti; introduzione dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000 euro annui.

 

PENSIONI CONTRIBUTIVE – VECCHIAIA e ANTICIPATA

Anche qui notizie negative, sia per le pensioni di vecchiaia e sia per quelle anticipate.

Per la pensione di vecchiaia – 67 anni di età anagrafica, 20 anni di contribuzione e superamento dell’importo soglia, pari a 1,5 il valore dell’assegno sociale, che per l’anno 2023 è pari ad € 754,91 – il Governo ha sbandierato ai 4 venti l’eliminazione dell’importo soglia, ma nella legge presentata al Senato, lo stesso è stato “ridotto” , non tolto, all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, che per il 2023, è pari ad € 503,27 (il disegno di legge recita … a) al comma 7,  articolo 24 della legge n. 201 del 2011, le parole “a 1,5 volte”, sono sostituite dalle seguenti: ” all’importo “, quindi in tutto il comma si toglie 1,5 e si lascia all’importo, che, sempre in tutto il comma viene seguito dell’assegno sociale di cui all’articolo 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Per la pensione anticipata – 64 anni di età anagrafica, 20 anni di contribuzione e superamento dell’importo soglia, pari a 2,8 il valore dell’assegno sociale, che per l’anno 2023 è pari a € 1.409,16 – anche qui il Governo ha inasprito i requisiti, portando l’importo soglia a 3 volte l’assegno sociale salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c’è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli, ed in più l’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia) – oggi non c’è limite-, ci sarà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi assente) ed il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).

 

RIVALUTAZIONI DELLE PENSIONI ANNO 2024

Per le rivalutazioni delle pensioni anno 2024, confermato quanto già pubblicato dell’Enasc – vedere articolo Legge di Bilancio 2024: come verranno rivalutate le pensioni nel 2024 – Patronato ENASC

 

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE, c.d. “quota 103”

Alla fine si è trovata una quadra sul “rinnovare” la pensione anticipata quota 103, ma con soluzioni sicuramente “molto” negative e che “danneggiano” l’assicurato.

La pensione sarà calcolata con il “sistema contributivo”, simile all’opzione donna, e la misura dell’assegno, non potrà risultare superiore a euro 2.272 lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell’età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè euro 2.840,00), ed inoltre le finestre mobili cambiano, per i dipendenti privati da 3 mesi si passa a 7 mesi e per i dipendenti pubblici da 6 mesi a 9 mesi.

Resta confermato, in particolare, l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico.

Per chi ha maturato le uscite con quota 100, quota 102 e quota 103, restano confermate le “cristallizzazioni” dei requisiti con le vecchie norme.

 

ADEGUAMNETO DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 che andranno in pensione a decorrere dal 1° gennaio 2024 vedranno un abbattimento della rendita. Le attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986 saranno, infatti, sostituite con coefficienti meno generosi con effetti a volte anche piuttosto sensibili sulla rendita pensionistica.

Tale provvedimento è a rischio di incostituzionalità in quanto viola il principio del pro rata (quasi sicuramente verrà rivisto)

Nulla cambia per chi è già in pensione.

 

PACE CONTRIBUTIVA (riscatto dei contributi)

Si ripristina (dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021) per il biennio 2024-2025 la facoltà di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo e l’altro, entro un massimo di cinque anni. La facoltà, è bene ricordarlo, riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995.

 

ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale a favore degli iscritti alla Gestione Separata)

Nota positiva la proroga nel 2024 dell’ISCRO, l’indennità di discontinuità reddituale ed operativa, per le partite iva.