Pensionamenti Personale Comparto Scuola – anno scolastico 2023/2024. Indicazioni Operative

Il  Ministero dell’Istruzione e del merito, con la circolare n. 0054257del 18/09/2023 in attuazione del D.M. n. 185 del 15/09/2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/09/circcolare-scuola-2024.pdf   , ha comunicato il termine ultimo per le domande di cessazione dal servizio del personale della Scuola per l’anno scolastico 2023/2024.

Tale termine perentorio è stato previsto:

  • per il personale del comparto scuola:  il 23/10/2023 (la procedura per la proposizione delle domande è attiva dal 19/09/2023
  • per i Dirigenti Scolastici : il 28/02/2024

Vi ricordiamo che le date sopra indicate rappresentano il termine ultimo esclusivamente per la proposizione delle domande di cessazione dal servizio e non per le domande di pensione che potranno essere presentate contestualmente o successivamente alla domanda di dimissioni. Non esistono termini per la presentazione delle domande di pensione alla gestione dipendenti pubblici, l’INPS consiglia di presentarle, sempre dopo la domanda di dimissioni, almeno sei mesi prima dalla data di decorrenza della pensione per consentire all’Istituto di liquidare i trattamenti dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio.

Inoltre, data la peculiarità del settore, l’eventuale valutazione del diritto a pensione può essere effettuata solo in presenza di tutta la documentazione relativa ai periodi lavorativi prestati soprattutto in relazione alle supplenze e agli incarichi. Pertanto è necessario essere in possesso, oltre all’estratto contributivo, dello stato matricolare aggiornato, dei provvedimenti di computo del pre – ruolo, di riscatto, di ricongiunzione.

 

Il termine del 23/10/2023 deve essere rispettato per le domande di:

  • cessazione per dimissioni volontarie dal servizio per requisiti maturati per la pensione anticipata entro il 31/12/2024
  • cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione
  • permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo
  • revoca delle istanze già presentate
  • coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età e chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
  • cessazione dal servizio per requisiti maturati entro il 31/12/2021 (personale femminile pensione di anzianità opzione donna) ovvero domanda di cessazione dal servizio con requisiti maturati entro il 31/12/2022 (opzione donna)
  • pensione di vecchiaia per coloro che maturano i requisiti in data successiva al 31/08/2024
  • pensione anticipata con quota 100/102/103

Le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024.

 

Come si presenta la domanda

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi della procedura informativa web POLIS “istanze on line”, attraverso lo spid personale. Il dispositivo messo a disposizione del MIUR è già disponibile e dovrà essere utilizzato dai Dirigenti scolastici, dal personale docente (ivi compresi gli insegnati di religione cattolica), educativo, ed A.T.A.. Il personale che svolge l’attività all’estero è autorizzato a presentare le domande all’Ufficio territorialmente competente informato analogico o digitale, al di fuori della procedura POLIS. Il personale delle province di Trento e Bolzano ed Aosta presenterà le istanze direttamente alla sede scolastica di appartenenza, che provvederà a trasmetterle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio, per coloro che all’età pensionabile non raggiungono il requisito minimo per la pensione di vecchiaia dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della procedura POLIS (analogico=documento formato su supporto cartaceo, digitale=inviato in formato elettronico attraverso mail, PEC).

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze Polis che saranno attive contemporaneamente:

  • la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata con quota 100, maturati entro il 31 dicembre 2021);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata con quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata flessibile (quota 103), da maturare entro il 31 dicembre 2023);
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 per la pensione di anzianità con opzione donna con requisiti maturati al 31/12/2021
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (per la pensione di anzianità con l’opzione donna con requisiti al 31/12/2022).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza)

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota100, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

I dipendenti interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci devono presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31/08/2024 ma solo se hanno ottenuto la certificazione del diritto dall’INPS.

Si ricorda che il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato prorogato al 31/12/2023 confermando le condizioni di accesso in favore dei dipendenti impegnati in attività gravose. Per l’accesso alla prestazione dell’APE sociale non si applica l’art. 59, comma 9 della legge 449/97 (maturazione dei requisiti entro il 31/12 dell’anno di accesso alla pensione). Come è noto tra il personale impegnato in lavori gravosi rientrano anche gli insegnanti di scuola materna e che contemporaneamente alla domanda di pensione va proposta all’INPS la domanda di riconoscimento di attività gravosa corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento di tali attività.

Rimane in vigore la possibilità di ottenere, a domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con contestuale liquidazione parziale del trattamento pensionistico. Gli interessati devono aver raggiunto il requisito contributivo per l’anzianità e non aver compiuto i 65 anni di età. La domanda va inviata entro il 23 ottobre 2023 tramite il canale Istanze Online del MIUR.

Il predetto termine dovrà essere rispettato anche dal personale che intende cessare dal servizio indipendentemente dal diritto a pensione.

Il trattenimento in servizio dopo i limiti di età è stato abrogato con esclusione dei soggetti che al compimento dei 67 anni non hanno raggiunto il requisito minimo contributivo di 20 anni a condizione che tale requisito sia raggiunto entro il 71° anno di età.  Il personale scolastico coinvolto in progetti straordinari internazionali può essere mantenuto in servizio fino ai 70 anni, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DOPO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETA’ – RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le legge 114/2014, come si ricorderà, ha abrogato l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Tale possibilità rimane in vigore per i dipendenti che compiono i 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 non hanno raggiunto il requisito minimo dei 20 anni a condizione che lo raggiunga entro il 71° anno di età.

La legge n. 90/2014 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tale facoltà può essere esercitata, entro il 31 agosto 2024, nei confronti del personale che, al compimento dei limiti ordinamentali (65 anni) ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata legge Fornero. Nel caso in cui i 65 anni di età siano maturati tra settembre e dicembre 2024 la cessazione potrà avvenire solo su apposita istanza degli interessati.

La circolare ministeriale non riguarda il personale AFAM e scuole musicali che saranno disciplinati da una disposizione specifica che sarà emessa successivamente.

Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)

Come è noto con la norma sopra citata è stata prevista la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o 102 o 103 o alla pensione anticipata o di vecchiaia (legge Fornero) di presentare alle banche  o agli intermediari finanziari  (convenzionati con l’INPS) che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro. Con la presente circolare si impone agli uffici scolastici territoriali, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, di fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l’importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l’utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell’Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell’importo della prestazione oggetto di anticipo.

Inoltre vi invitiamo, in sede di domanda di pensione, di informare gli interessati che se vogliono chiedere l’anticipazione del TFS/TFR è necessario che, nella domanda di pensione venga spuntata l’apposita casella “Fondo Credito” in quanto tale anticipazione è prevista solo per chi mantiene l’iscrizione alla Gestione Unitaria per il fondo credito.

Vi ricordiamo nuovamente che il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni per il personale della Scuola che intende cessare dal servizio il 31/08/2024 è il 23 ottobre 2023.

Nella domanda è SEMPRE necessario indicare che la cessazione è legata al diritto a pensione e che il richiedente/la richiedente non intende risolvere il rapporto di lavoro senza la verifica dei requisiti e qualora non li avesse raggiunti rimane in attività di servizio.