Inps: anticipazione TFS/TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria. Indicazioni operative

L’Inps , con propria circolare n. 79 del 7.9.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/09/14364_Circolare-numero-79-del-07-09-2023.pdf  –  fornisce e indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023.

 

Beneficiari dell’anticipazione

  • Titolari di pensione diretta che abbiano ottenuto e confermato l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
  • Personale cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ma titolari di altro impegno lavorativo con nuova iscrizione alla Gestione unitaria o volontariamente.

Sono esclusi dal beneficio:

  • il personale in servizio in attività di servizio anche se iscritto alla Gestione
  • i titolari di pensione non iscritti alla Gestione per il periodo successivo al pensionamento anche se precedentemente iscritti
  • il personale cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ma non iscritti alla Gestione e non iscritti alla Gestione successivamente alla cessazione e all’atto della presentazione della domanda
  • il personale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione
  • i soggetti cessati dal servizio che percepiscono esclusivamente uno o più dei seguenti emolumenti:

–   pensioni sociali (categoria 077);

–  assegni sociali (categoria 078); – prestazioni agli invalidi civili (categoria 044); – pensioni facoltative (categorie 030 e 031);

– pensioni della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036);

– pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012); – pensioni ex Enpao (categoria 076);

– indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (categoria 043); – assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199, 200);

– assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie:

– Fondi speciali AOI – categorie 045, 051, 054, 063, 094 – 3° byte numero certificato 2 o 5; decorrenza > 07/1984; GP1AV37N = 5 (assegno ordinario di invalidità);

– Superstiti 024, 037, 040, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 094, 097 – 3° byte certificato 3 o 6; GP1AV37N = 7;

– AGO e Convenzioni internazionali

– AOI – categorie 002, 005, 008, 016, 019, 022, 086, 089, 092; decorrenza > 07/1984; codice natura GP1AF02 con 1° byte diverso da 3; 4; 5; categoria 083 con presa in carocoGP1AF09Z > 11/2003 e decorrenza > 07/1997;

– pensioni ai superstiti di tutte le categorie (003, 006, 009, 014, 017, 020, 023, 034, 072, 075, 084, 087, 090, 093, 172, 215, 218, 221, 224 e 227);

– pensioni delle gestioni Sport e Spettacolo (categorie da 201 a 206);

– APE sociale;

– APE volontaria.

 

Importo erogabile a titolo di anticipazione TFS/TFR 

L’anticipazione è un finanziamento a tasso fisso erogato in un’unica soluzione vincolato al TFR/TFS maturato ma non ancora esigibile;

  • può essere finanziato per l’intero importo maturato disponibile ed esigibile solo almeno sei mesi dalla data della domanda come quantificato e certificato dall’Ente erogatore; in questo caso il contratto sarà stipulato in misura del 100/100 della somma disponibile, mentre l’importo sarà al netto degli interessi e delle spese amministrative;
  • in caso di una richiesta di importo inferiore al 100/100 del maturato e disponibile sarà stipulato un contratto per un importo pari alla somma richiesta maggiorata degli interessi e delle spese amministrative. Se l’importo della cessione sarà superiore l’ammontare disponibile del trattamento spettante, l’importo anticipato sarà al netto degli interessi e delle spese;
  • l’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali debiti contratti nella gestione unitaria;

 

L’INPS, prima di erogare il finanziamento come finanziabile dovrà verificare presso l’Istituto e presso l’Agenzia delle Entrate l’esistenza di debiti per riscossione. In presenza di cessioni parziali già gravate sui trattamenti o di quote vincolate degli stessi finanzierà solo l’importo disponibile.

 

TASSO DI INTERESSE E SPESE DI AMMINISTRAZIONI

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione viene applicato un tasso fisso nominale   annuo, attualmente pari all’1% per tutta la durata dell’anticipazione e calcolato in base alle scadenze dell’anticipazione. L’INPS si riserva di apportare eventuali modifiche sul tasso attuale e le eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale

Inoltre sull’importo dell’anticipazione, al lordo degli interessi, si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  • La domanda deve essere trasmessa solo in via telematica (pena l’inammissibilità) attraverso il portale INPS con lo SPID, la CIE, la CNS digitando , nella Home Page, alla funzione “Cerca: “anticipazione ordinaria TFS o Anticipazione ordinaria TFR
  • Nella domanda va specificato se il finanziamento viene richiesto per l’intero importo del TFS/TFR o specificando l’entità di un diverso importo sempre nei limiti della capienza disponibile e indicando se il trattamento richiesto per pensionamento o per cessazione dal servizio e passaggio a nuovo impiego con iscrizione alla Gestione Unitaria.
  • In caso di incapienza della somma richiesta chi volesse confermare l’ammontare del finanziamento del trattamento effettivamente disponibile dovrà impegnarsi a rimborsare eventuali debiti a fronte di precedenti prestiti erogati dalla Gestione del Credito.
  • Non potrà essere accolta una domanda quando dalla certificazione risulti che in pagamento l’unica o l’ultima rata liquidata entro sei mesi dalla richiesta di anticipazione

 

DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere correttamente compilata e nel caso in cui l’ente erogatore non sia l’INPS corredata da:

  • certificazione del TFS/TFR e delle date dei relativi pagamenti
  • certificazione dell’Ente del TFS/TFR e delle date di riconoscimento del trattamento in caso di pensionamenti con “quota 100” o quota “102”.

 

Presentazione della domanda da parte di soggetto delegato

A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato. Il delegato, accedendo al portale istituzionale dell’INPS, può scegliere se operare per proprio conto o, in forza di delega già registrata a sistema, in nome e per conto di un delegante; in quest’ultimo caso il delegato viene identificato a sistema come il delegante e la domanda presentata con tale modalità, così come le eventuali successive azioni poste in essere, sono considerate censite e registrate come eseguite  direttamente dal delegante.

 

 

Presentazione della domanda tramite CAF e Istituti di Patronato 

I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli Istituti di Patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale dell’Istituto possono presentare domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per conto degli iscritti alla Gestione unitaria. I CAF e gli Istituti di patronato delegati possono seguire tutto l’iter procedimentale della domanda e procedere con le eventuali azioni di trasmissione della proposta di cessione e/o di rinuncia alla prestazione per conto del richiedente. Il delegante ha, comunque, la possibilità di consultare e verificare, tramite le credenziali in suo possesso, lo stato di avanzamento/definizione della pratica, anche intervenendo con azioni produttive di effetti sull’iter procedimentale in corso.

 

Modalità di concessione ed erogazione dell’anticipazione TFS/TFR, nel caso in cui l’Ente erogatore sia l’INPS

Per i pensionati e per i cessati dal servizio senza diritto a pensione INPS verificherà l’esistenza dei presupposti generali ed il contenuto della domanda presentata.

Dopo aver verificato l’esito positivo dei requisiti generali, sarà attivata la procedura relativa all’emissione della certificazione relativa al TFS/TFR ed alle date di relativa erogazione che verrà rilasciata dall’INPS in qualità di Ente erogatore del TFS/TFR entro i 75 giorni successivi al superamento con esito positivo della verifica. Solo dopo l’emissione di detta certificazione l’INPS predispone, per tutti i richiedenti il finanziamento, la proposta di cessione da sottoporre all’iscritto o l’eventuale mancato accoglimento della domanda.

L’iscritto, a cui saranno comunicati via mail/sms gli esiti della richiesta e degli accertamenti effettuati, potrà trasmettere entro 30 giorni la proposta di cessione reperibile dai sistemi dell’Istituto. In caso di mancato rispetto del predetto termine senza che l’iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda verrà considerata definita per rinuncia al finanziamento.

Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR dall’iscritto, INPS provvederà all’accettazione della proposta ed in qualità di Ente erogatore del TFS/TFR opererà, nei successivi 30 giorni, un’ultima verifica circa l’effettiva disponibilità del TFS/TFR, provvedendo alla conseguente presa d’atto dell’avvenuta cessione ed il relativo contratto sarà perfezionato con l’accettazione dell’INPS della proposta del richiedente ma diverrà efficace con la relativa presa d’atto positiva. In caso di indisponibilità parziale del TFS/TFR, il contratto sarà operante per la minor somma disponibile della quale verrà data comunicazione all’iscritto. Solo successivamente alla presa d’atto l’Istituto procederà al recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi), l’eventuale anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall’iscritto e l’accredito dell’eventuale importo finanziato residuo.

All’iscritto sarà inviata una comunicazione via mail/sms all’atto dell’eventuale mancato accoglimento della domanda di anticipazione del TFS/TFR, di disponibilità della proposta di cessione, di accettazione o mancato accoglimento della proposta di cessione, dell’eventuale minore importo disponibile per la cessione rispetto a quello presente in proposta, di eventuale inefficacia o risoluzione del contratto e di accredito dell’importo finanziato e/o di eventuale utilizzo dello stesso a recupero di morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi) e/o per l’anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall’iscritto. Tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail ed al numero di telefono autorizzati all’uopo dal richiedente all’atto della presentazione della domanda, e saranno altresì disponibili nell’Area riservata all’utente. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all’indirizzo di cui sopra o all’atto del loro caricamento nella predetta Area riservata.

 

Modalità di concessione ed erogazione dell’anticipazione TFS/TFR, nel caso in cui l’Ente erogatore sia diverso dall’INPS

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall’INPS, ricevuta la domanda di finanziamento da parte dell’iscritto corredata dalla certificazione rilasciata dall’Ente erogatore del TFS/TFR, INPS verificherà l’esistenza dei presupposti generali, il contenuto della domanda presentata e predisporrà la bozza della proposta di cessione da sottoporre all’iscritto o emetterà il mancato accoglimento della domanda.

L’iscritto, a cui gli esiti saranno comunicati via mail/sms, potrà trasmettere entro 30 giorni la proposta di cessione reperibile dai sistemi dell’Istituto. Decorso tale termine senza che l’iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda verrà considerata definita per rinuncia al finanziamento.

Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR dall’iscritto, INPS provvederà all’accettazione della proposta e la invierà all’Ente erogatore del TFS/TFR ai fini dell’ultima verifica circa l’effettiva perdurante disponibilità del TFS/TFR e della conseguente presa d’atto dell’avvenuta cessione.

Il contratto di cessione si perfezionerà con l’accettazione da parte dell’Istituto della proposta ricevuta dall’iscritto ma diventerà efficace con la relativa presa d’atto positiva comunicata dall’Ente erogatore del TFS/TFR. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di presa d’atto senza che l’Ente erogatore l’abbia fornita, il contratto sarà da ritenere automaticamente risolto. In caso di indisponibilità parziale del TFS/TFR, il contratto sarà operante per la minor somma disponibile della quale verrà data comunicazione all’iscritto.

Successivamente alla ricezione della presa d’atto, INPS opererà il recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi), l’eventuale anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall’iscritto e l’accredito dell’eventuale importo finanziato residuo.

Sarà trasmessa all’iscritto una comunicazione via mail/sms all’atto dell’eventuale mancato accoglimento della domanda di anticipazione del TFS/TFR , di disponibilità della proposta di cessione, di accettazione o mancato accoglimento della proposta di cessione, dell’eventuale minore importo disponibile per la cessione rispetto a quello presente nella proposta, di eventuale inefficacia o risoluzione del contratto e di accredito dell’importo finanziato e/o di eventuale utilizzo dello stesso a recupero di morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi) e/o per l’anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall’iscritto.

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail ed al numero di telefono autorizzati all’uopo dal richiedente all’atto della presentazione della domanda, e saranno altresì disponibili nell’Area riservata all’utente. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all’indirizzo di cui sopra o all’atto del loro caricamento nella predetta Area riservata.

 

Modalità di rimborso dell’anticipazione del TFS/TFR

La quota ceduta di TFS/TFR viene rimborsata a opera dell’Ente erogatore, che provvede a restituire alla Gestione detto importo, utilizzando la quota parte della somma che l’Ente erogatore stesso deve all’iscritto a titolo di TFS/TFR.

Per effetto della cessione il rimborso del TFS/TFR ceduto avviene attraverso versamento della somma corrispondente direttamente alla Gestione da parte dell’Ente erogatore, alla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Gestione in sede di perfezionamento della cessione e indicata nella relativa presa d’atto. 
Gli eventuali importi ceduti relativi a rate del TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsati alla maturazione del diritto al pagamento dall’Ente Erogatore alla Gestione nella misura comunicata in sede di perfezionamento della cessione e indicata nella relativa presa d’atto.

La restituzione del finanziamento sarà operata nelle date indicate nella Certificazione del TFS/TFR e nella successiva presa d’atto. In caso di rateizzazione del TFS/TFR in 2 o 3 rate e in presenza di una cessione parziale della prestazione spettante, sarà restituito con priorità l’ammontare ceduto.

In presenza di più cessioni di TFS/TFR per quote complementari dello stesso, il rimborso verrà operato seguendo l’ordine temporale di emissione delle prese d’atto delle cessioni da parte dell’Ente erogatore.

 

Durata e coesistenze

La durata della prestazione è determinata in funzione delle scadenze di rimborso previste nella Certificazione rilasciata dall’Ente erogatore e nella successiva presa d’atto. È possibile l’erogazione del finanziamento in presenza di:

  • a)  altre cessioni o vincoli “presenti” sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da vincoli o cessioni;
  • b)  altra anticipazione del TFS/TFR concessa dall’Istituto, limitatamente alla quota ancora “libera” da vincoli o cessioni;
  • c)  altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tale casistica sarà possibile per l’iscritto chiedere l’estinzione anticipata di uno o più finanziamenti ottenuti dall’INPS; in tal caso l’importo concesso in anticipazione del sarà preliminarmente destinato a saldare gli importi di anticipata estinzione riferiti ai finanziamenti scelti. L’eventuale importo residuo concesso sarà accreditato all’iscritto;
  • d) altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto ed in corso di ammortamento con morosità. In tale casistica, per ottenere l’anticipazione su TFS/TFR l’iscritto dovrà accettare di rimborsare le morosità maturate nei confronti dell’Istituto (e i relativi interessi) attraverso l’importo dell’anticipazione: l’iscritto riceverà, pertanto, l’accredito dell’importo al netto delle somme trattenute per compensare le morosità ed i relativi interessi; oltre alle morosità, sarà in ogni caso possibile per l’iscritto chiedere di rimborsare integralmente ed anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuto/i dall’INPS, anche per quanto non oggetto di mora.

 

Non è prevista per il beneficiario la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento.

L’iscritto può recedere dall’anticipazione del TFS/TFR prima dell’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione. In tal caso, l’iscritto non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative.

Dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della proposta di cessione l’iscritto non potrà recedere dal contratto.