Inps: prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro

L’Inps, con propria circolare n. 77 del 29.8.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/09/14353_Circolare-numero-77-del-29-08-2023.pdf  –  fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

La prestazione se riconosciuta verrà erogata per un massimo di 12 mesi senza possibilità di proroga o rinnovo. La circolare  in esame indica inoltre che l’erogazione del beneficio è subordinata oltre che all’inserimento nel «Siisl» («sistema informativo inclusione sociale e formativa») soprattutto all’effettivo inizio di una delle politiche attive.

Supporto Lavoro

Il beneficio previsto dal dl n. 48/2023 sostituisce il reddito di cittadinanza dal 1° settembre 2023 per gli occupabili, cioè soggetti con età compresa tra 18 e 59 anni che non abbiano i requisiti per accedere all’«Adi», l’assegno di inclusione. Si tratta sostanzialmente di una misura finalizzata a favorire l’accesso (per la prima volta) oppure il rientro (per chi c’era ed è uscito) nel mondo del lavoro delle persone a rischio d’esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e di riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Tra queste misure rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività (Puc), promossi dai comuni.

Diversi e molteplici i requisiti per il diritto al Sfl che, precisa l’Inps, vanno posseduti alla data di presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio (vedere, al punto 1, la circolare in esame).

 

Niente bis

L’Istituto aggiunge che l’Sfl prevede l’erogazione del beneficio di 350€ al mese per un massimo di 12 mensilità. Il  beneficio, come già detto sarà corrisposto solo al momento dell’effettivo inizio di una delle attività previste nel patto di servizio personalizzato e cioè la frequenza di un corso di formazione, puc, servizio civile universale oppure l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali per l’adempimento dell’obbligo di istruzione. E’ possibile anticipare la decorrenza se il patto di servizio personalizzato è stato già sottoscritto al momento della domanda del Sfl e l’interessato già risulti coinvolto nei sopra richiamati percorsi di politica attiva oppure se ha già iniziato autonomamente tali attività e queste siano riconosciute al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Il beneficio è corrisposto mensilmente dall’Inps per tutta la durata del corso/attività e non è frazionabile nel mese. Attenzione però alla circostanza che il sostegno può durare massimo 12 mesi non rinnovabili. Così, ad esempio, un corso iniziato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024 darà titolo a cinque mesi di indennizzo, cioè vale per i mesi da settembre a gennaio compreso. Se l’interessato svolge una seconda attività dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024 il sostegno coprirà solo i residui sette mesi, cioè da febbraio 2024 ad agosto 2024.

 

Dimissioni volontarie

Tra gli altri chiarimenti si sottolinea che sono esclusi i soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, per un periodo di tempo fissato in un anno (12 mesi) successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura licenziamento (art. 7 della legge 604/1966).

 

Cumulabilità con attività lavorative

Il Sfl invece, è compatibile con l’eventuale svolgimento di attività di lavoro, dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i limiti fissati per accedere alla misura. Pertanto, i richiedenti del Sfl sono tenuti a comunicare all’INPS i rapporti di lavoro vigenti all’atto della domanda non rilevati ai fini Isee per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali che intervenga durante l’erogazione della misura. In particolare, all’atto della presentazione della domanda del Sfl, il richiedente deve dichiarare, nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa da cui derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’Isee e, contestualmente, dovrà compilare il modello “Sfl–Com Ridotto” (come avviene con il Rdc).

Esempio: dichiarazione sostituiva unica (Dsu, la domanda Isee) presentata nell’anno 2023, prevede la comunicazione di una attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2021 (perché non rilevata ai fini dell’Isee). Vale la pena aggiungere che, all’atto della richiesta del Sfl, devono essere dichiarati anche eventuali ulteriori redditi e beni non compresi nell’Isee (da valutare ai fini del riconoscimento della misura).

Le successive variazioni delle condizioni occupazionali, eventualmente intervenute durante l’erogazione della misura, sono comunicate tramite il modello “Sfl-Com Esteso”. Le variazioni da comunicare sono quelle che interessano uno o più componenti il nucleo familiare. Le comunicazioni devono contenere l’indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui sia superiore a 3.000 euro annui lordi, per la quota eccedente tale importo. Nel caso di lavoro dipendente, la comunicazione all’Inps va fatta entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. In caso di attività d’impresa o lavoro autonomo, in qualunque modo svolta, va comunicata all’Inps entro il giorno antecedente all’inizio a pena di decadenza dal beneficio.