Inps: A.U.U. e applicazione delle maggiorazioni ai nuclei familiari vedovili

L’Inps, con circolare n. 76 del 10.8.2023,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/08/14343_Circolare-numero-76-del-10-08-2023.pdf  –  comunica che con riferimento alla misura dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), con particolare riguardo ai nuclei vedovili, alla luce delle modifiche apportate alla norma dall’arti. 22 del D.L. 48/2023 si rappresenta che la maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, viene estesa anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.  In merito si rappresenta che l’effetto del nuovo disposto di cui al citato comma 8 alle rate maturate è limitato alla data del 1° giugno del corrente anno, senza che sia altresì prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”, e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Ne consegue che per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

–  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

–  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

–  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

 

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023:  L’Istituto ha  introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, per assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico. In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, in presenza dei requisiti previsti procederà al riconoscimento della maggiorazione.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

–    il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

–    la data del decesso;

–    la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione di cui sopra deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data.

 

Ipotesi di subentro nella domanda nel più grave caso di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali:  Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

  1. a)    affidatario del figlio;
  2. b)    tutore del figlio;
  3. c)     figlio maggiorenne per se stesso.

Si ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente. Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto.

 

Ipotesi di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite: Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’AUU, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

  • nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;
  • nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di AUU in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Lo stesso potrà in ogni momento modificare la modalità di pagamento.
  • Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale fine sarà rilasciata un’apposita funzione.

A seguito delle operazioni di subentro, la domanda originaria viene posta nello stato “Trasferita” e la nuova domanda/scheda d’ufficio passa nello stato “Istruttoria”, per essere “Accolta” o “Respinta”. Successivamente, in caso di accoglimento della nuova domanda/scheda, viene inviata una comunicazione tramite e-mail, se disponibile, al genitore superstite per informarlo dell’avvenuto subentro.