Inps: A.U.U. e RdC. Precisazioni sui nuclei familiari con figli maggiorenni e RdC sospeso

L’Inps, con proprio messaggio n. 2896 del 7.8.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/08/14338_Messaggio-numero-2896-del-07-08-2023.pdf  – comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D.L.48/2023, convertito con modificazioni, dalla L. 85/2023, con il messaggio n. 2632/2023 ha rappresentato che per i casi di sospensione del reddito, la possibilità di presentare la domanda per l’AUU per i figli a carico, nelle ipotesi di pagamento dell’AUU come importo integrativo del R.d.C..

I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguiranno nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’art. 13, c. 6, del D.L. 48/2023.

I nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgsv.230/2021 pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc, non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge. 

La norma infatti aveva previsto la corresponsione d’ufficio della prestazione familiare AUU per i percettori del Reddito di cittadinanza, per i figli inclusi nei predetti nuclei. In sostanza, la domanda di Rdc già presentata costituisce titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc.

A tale fine, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo agli utenti, sono state richieste le sole integrazioni di informazioni necessarie acquisite dall’INPS mediante i modelli “AU-COM”.

Con l’entrata in vigore del D.L. 48/2023, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito continua ad essere garantita fino al 31/12/2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge.

In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il Reddito di cittadinanza.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone per i nuclei percettori di Rdc già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione contenuta nell’articolo 1 della legge n. 197/2022 e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’assegno unico e universale anche dopo la sospensione del Rdc. Pertanto per i nuclei che hanno ancora diritto all’AUU per i figli dai 18/21 che si trovano nelle condizioni note la mensilità di luglio sarà pagata da INPS senza ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione sarà messa in pagamento in data 27agosto con le consuete modalità di accredito.

Per le mensilità successive a luglio l’INPS conferma quanto già indicato con messaggio 2632/2023, ma effettua distinzioni tra chi ha presentato domanda di AUU  e chi invece la domanda non l’abbia presentata (all’interno del messaggio n. 2896 di cui sopra ci sono i relativi esempi).