Inps: invalidità civile e reddito da dichiarare. In arrivo gli indebiti

L’Inps, con proprio messaggio “criptato” Hermes n. 2705 del 18.7.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/07/Invalidita-Civile-Requisito-reddituale-e-oneri-deducibili.-Precisazioni-Messaggio-Inps-Hermes-n.-2705del18.7.2023.pdf  – rettifica il messaggio Hermes n. 1688 del 19.4.2022 al paragrafo 1, nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono computati i  redditi soggetti a Irpef al lordo delle ritenute fiscali, e non più al netto.

Facciamo un riepilogo, di quello che prevede il messaggio “criptato” Hermes dell’Inps, n. 1688 del 19.4.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/07/Invalidita-Civile-Requisito-reddituale-e-oneri-deducibili-Messaggio-Inps-Hermes-ni.-1688-del-19.4.2022.pdf 

 

Prestazioni di invalidità civile collegate al reddito

Ad eccezione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80), dell’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988), dell’indennità speciale (Legge n. 508/88) e dell’indennità di comunicazione (Legge n.508/88), le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.

Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 – septies, quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33). Tali redditi devono essere sempre computati (al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali), con la nuova interpretazione dell’Inps, al netto degli oneri deducibili ed al lordo delle ritenute fiscali.

Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:             :

  • l’importo stesso della prestazione di invalidità;
  • le rendite Inail;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).

 

Redditi da considerare in fase di prima liquidazione

L’articolo 35, comma 9, della legge n. 14 del 2009, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 13 della legge n. 122 del 2010, stabilisce che, in sede di prima liquidazione, devono essere presi in considerazione i redditi dell’anno in corso, cioè dell’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione, in via presuntiva.

 

Redditi da considerare per gli anni successivi o in fase di ricostituzione

Redditi da pensione

Si deve tenere conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno.

Altrei redditi

Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere considerati, invece, gli importi conseguiti nell’anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall’interessato con apposito modello Red.

 

Gli oneri deducibili

Come evidenziato dall’articolo 10 del TUIR, tra gli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, ecc.

Tali oneri, così come i redditi comunicati in via presuntiva in sede di prima liquidazione, vengono verificati dall’Istituto in occasione della dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo dall’interessato.

Al fine di permettere all’Istituto di avere un puntuale riscontro dei predetti oneri deducibili, l’interessato, in sede di domanda, è tenuto a comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati. Il reddito, così depurato, determina la spettanza del beneficio assistenziale.

 

Obbligo di dichiarazione

La norma precisa che: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.

La dichiarazione (modello Red in genere con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) è dovuta, in particolare, da tutti i cittadini non tenuti a presentare, per i redditi da segnalare, una dichiarazione al Fisco o se li dichiarano al Fisco non in misura integrale.