Inps: disciplina transitoria del RdC ed effetti sulla percezione dell’A.U.U. – Nuova domanda

L’Ins con proprio messaggio n. 2632 del 12.7.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/07/14294_Messaggio-numero-2632-del-12-07-2023.pdf  – informa circa la disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, con i relativi effetti sulla disciplina dell’Assegno Unici Universale.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 48 del 2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022, dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del citato articolo 13, che modifica l’articolo 1, comma 314, della legge 17 del 2022, non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.

Quindi, con il superamento del RdC, verrà meno anche la corresponsione d’ufficio dell’Assegno Unico Universale sul RdC. Ne consegue che, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di A.U.U. a cui si applica il limite nel 2023 delle sette mensilità del RdC, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

L’istanza andrà fatta anche nelle ipotesi di sospensione del RdC nelle more della comunicazione di presa in carico dei servizi sociali dei soggetti non attivabili al lavoro (purché avvenga entro il 31 ottobre 2023).  In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo  eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.

Anche ai nuclei a cui non si applica il limite delle sette mensilità (es. disabili, minorenni, soggetti con oltre 60 anni) la domanda di Auu andrà presentata entro l’ultimo giorno del mese di competenza del RdC, quindi entro il 31 dicembre 2023. Ciò al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.