Inps: chiarimenti sul Reddito di Cittadinanza per il 2023

L’Inps, con propria circolare n. 61 del 12.7.223,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/07/14284_Circolare-numero-61-del-12-07-2023.pdf  – illustra le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge n. 197 del 29.12.2023), alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La Legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata.

Da gennaio a dicembre 2023, infatti, spetterà al massimo per sette mensilità, tranne se trattasi di nuclei con persone disabili, minorenni o con almeno 60 anni o se i beneficiari siano presi in carico dai servizi sociali entro il termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Dal 1° gennaio 2024 la prestazione però sarà interrotta per tutti.

Inoltre, sarà obbligatorio partecipare a sei mesi di formazione ed accettare anche la prima offerta di lavoro congrua. Infine, si potrà lavorare da stagionali o a chiamata fino a 3.000 euro senza tagli all’assegno.

Quindi a partire al 1° gennaio 2024 il RdC verrà sostituito  con una nuova disciplina relativa a «misure di sostegno alla povertà e all’inclusione attiva» , onde evitare effetti disincentivanti al lavoro .

Queste le novità

DURATA

Dal 1° gennaio 2023 si passa da 18 a 7 mesi, salvo si tratti di nuclei al cui interno vi siano persone disabili e/o minorenni e/o di 60 anni almeno. Gli attuali beneficiari potranno continuare a fruirne fino a naturale scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale scatterà la completa abrogazione della disciplina (artt. 1-13 dl n. 4/2019).

Se la scadenza dei 18 mesi si colloca dopo il 31 luglio 2023, l’RdC non potrà essere più rinnovato; in caso contrario, dopo lo stop di un mese, si può presentare una nuova domanda ma il riconoscimento sarà limitato ad un massimo di sette mesi all’interno dei quali saranno conteggiati anche i mesi per i quali l’RdC sia stato già percepito nel corso del 2023. Da questo meccanismo, sono esclusi gli RdC concessi entro la fine del 2022 i quali manterranno la durata di 18 mesi fermo restando che la prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023.

Se viene comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali dei percettori entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, il RdC dura fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

 

REDDITO

Dal 1° gennaio 2023, nel caso di stipula di contratto di lavoro stagionale o intermittente, il relativo reddito non rileverà ai fini della determinazione dell’assegno RdC fino a 3.000 euro lordi. Pertanto, si dovrà comunicare, tramite i modelli “Rdc/PdC-Com”, solo la parte di reddito che ecceda tale limite.

 

FORMAZIONE

Sempre dal 1° gennaio 2023, è FATTO l’obbligo, per tutti i soggetti del nucleo familiare beneficiario di RdC, di essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o riqualificazione professionale. L’obbligo interessa i soggetti in età lavorativa da 18 a 65 anni che sono tenuti a sottoscrivere il Patto per il lavoro. In caso di mancata frequenza, scatta la decadenza dal RdC per l’intero nucleo familiare. Per rendere più stringente il nuovo obbligo, le regioni sono tenute a inviare all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano la frequenza.

Per i soggetti tra 18 e 29 anni non in regola con gli obblighi scolastici l’erogazione del beneficio, inoltre, è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello salvo gli stessi non siano già formalmente coinvolti ed impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o riqualificazione. In tal caso, la quota di RdC di loro spettanza non sarà erogata finché l’obbligo non è rispettato.

 

LAVORO

Ancora dal 1° gennaio 2023, la decadenza dal RdC scatta sin dal rifiuto alla prima offerta di lavoro congrua (e non più al rifiuto di una di due offerte). La definizione di «offerta congrua», spiega l’Inps, è rimasta invariata sia per quanto riguarda la definizione di distanza rispetto alla residenza del beneficiario (80km o 100 min con mezzi di trasporto pubblici per la prima offerta) sia per il concetto di retribuzione che deve essere superiore di «almeno il 10% del beneficio massimo di RdC fruibile da un solo individuo inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».