Inps: a luglio la 14^ mensilità per i pensionati

L’Inps, con proprio messaggio n. 2178 del 12.6.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/06/14217_Messaggio-numero-2178-del-12-06-2023.pdf  –  comunica che con la mensilità di luglio 2023 l’Istituto provvederà a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La quattordicesima pensione è erogata in misura piena ai pensionati fino a 1,5 volte il minimo (€ 10.992,93), in misura ridotta per chi ha redditi fra 1,5 e 2 volte il minimo  (€ 14.657,24): questi ultimi ultimi soggetti, dunque, prendono la mensilità aggiuntiva ma in misura più bassa. Gli importi massimi 2023 nelle due fasce di reddito sono pari a 605 euro e 544 euro in base al numero di contributi versati. Gli importi minimi di quattordicesima, invece, sono rispettivamente pari a 437 euro e 336 euro. Nello specifico:

  • 437 euro per i pensionati con redditi fino a 10.992,94 euro annui (1,5 volte il minimo) e fino a 15 anni di contributi se ex dipendenti o fino a 18 anni se ex autonomi (importo ridotto entro un reddito di 11.429,93);
  •  546 euro per i pensionati con redditi fino a 10992,93 euro annui e contributi tra 15 e 25 anni di contributi se ex dipendenti o tra 18 e 28 anni se ex autonomi (importo ridotto entro un reddito di 11.538,93);
  •  655 euro per i pensionati con redditi fino a 10992,93 euro annui ed oltre 25 anni di contributi se ex dipendenti o 28 anni se ex autonomi (importo ridotto entro il reddito di 11.647,93).

I pensionati che hanno un reddito fino a 2 volte il minimo (14.657,24) prendono alle stesse condizioni:

  • 336 euro
  • 420 euro
  • 504 euro

 

In caso di prima concessione si calcolano tutti i redditi, se invece si tratta di ratei successivi al primo bisogna valutare anche quelli da prestazioni con obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati e i redditi diversi. In entrambi i casi, il reddito massimo del richiedente deve ricadere entro determinati tetti.

 

Il reddito massimo ammissibile è quello fino a 2 volte il trattamento minimo. In pratica, ha diritto alla quattordicesima il pensionato che percepisce fino a circa mille euro al mese (su base annua sono circa 13mila euro). Non si conteggiano ai fini di tale tetto i redditi derivanti da:

  • ANF e altri assegni familiari
  • indennità di accompagnamento,
  • reddito della casa di abitazione,
  • trattamenti di fine rapporto (comunque denominati),
  • arretrati (sottoposti a tassazione separata).

L’importo maggiore spetta a chi ha pensioni minori redditi e maggiori contributi. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.