Inps: verifiche prestazioni assistenziali – inv.civ ed assegno sociale – anno 2019 e seguenti

L’Inps, con messaggio “criptato” Hermes n. 2005 del 30.5.2023,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/06/Prestazioni-assistenziali.-Verifiche-reddituali-anno-2019-e-seguenti.-Comunicazione-dei-redditi-Messaggio-Inps-Hermes-n.-2005-del-30.5.2023.pdf  – ricorda che per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente (cfr. l’articolo 35,comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
– pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5);
– assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n.118/1971);
– pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
– pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381);
– assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

 

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2019 e seguenti, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 67anni), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione , a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma10 bis D.L. 207/2008”;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che visia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di mancata dichiarazione reddituale (dal 2019 al2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata al cittadino con raccomanda A/R.

 

Per i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2019 e che siano beneficiari dell’assegno sociale/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo, ’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti beneficiari di assegno sociale/pensione sociale o assegno sociale sostitutivo che non siano in regola con le dichiarazioni reddituali;
  • invio della nota di preavviso di sospensione  a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati, dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma10 bis D.L. 207/2008”;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di mancata dichiarazione reddituale (dal 2019 al2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata al cittadino con raccomanda A/R.