Inps: omissioni contributive con sanzione “ridotta” anche retroattiva

L’Inps, con proprio messaggio “criptato” Hermes n. 1931 del 24.5.2023,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/05/Omissioni-contributive-con-sanzioni-ridotte.-Retroattivita-Messaggio-Inps-Hermes-n.-1931-del-24.5.2023.pdf  – tornando sulle sanzioni per le omissione contributive, modificate con l’articolo 23 del decreto legge n. 48 del 4.5.2023, comunica che il ricalcolo in autotutela della minore sanzione per l’omesso versamento di ritenute contributive saranno applicate anche alle omissioni commesse prima del 5 maggio 2023 data di entrata in vigore del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto «calderone»).

Tale criterio è dettato dalla natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma -conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, all’articolo 7 della Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) e all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 en. 193/2016) – rendendo sostenibile un’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (cfr. l’articolo 2, secondo comma, del c.p.).

Pertanto, per effetto dell’articolo 23 del decreto legge n. 48 del 2023, l’articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:

“ 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione ”.

Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto–legge n. 48/2023, non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito.

Nell’ipotesi di pagamento in forma rateale, qualora l’importo delle rate versate risulti, alla data di entrata in vigore della norma (5 maggio 2023),superiore a quello della sanzione amministrativa rideterminato ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, la Struttura territoriale competente, una volta rideterminato l’importo della sanzione dovuta, dovrà comunicare all’interessato la definizione del procedimento sanzionatorio. Diversamente, qualora l’importo delle rate versate risulti, alla medesima data di entrata in vigore della norma, inferiore a quello rideterminato della sanzione amministrativa, la Struttura territoriale dovrà procedere a una nuova quantificazione del piano di ammortamento.