Inps: trasferimento dei compiti delle Commissioni mediche di verifica a partire dal 1° giugno 2023

L’Inps, con proprio messaggio n. 1834 del 18.5.2023, https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/05/14179_Messaggio-numero-1834-del-18-05-2023.pdf – comunica che a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari  nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

Dalla medesima data, cioè sempre dal 1° giugno 2023, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Questa modica importante è dovuta dal fatto che, sempre a partire dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze saranno soppresse, trasferendo all’INPS, dalla medesima data le funzioni dalle stesse svolte.

 

PRECISAZIONI ENASC a cura del Signor Affaticati Rodolfo, Consulente Enasc :

Con la predetta circolare sono state soppresse le Commissioni Mediche di Verifica e le loro funzioni vengono trasferite all’INPS. Pertanto, a decorrere dal 1/06/2023 le richieste di accertamenti sanitari e le valutazioni medico legali in tema di idoneità lavorativa ed inabilità sia per le pensioni dirette che indirette o di reversibilità, per la concessione dell’equo indennizzo a seguito di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ma solo in favore della Polizia locale, dovranno essere trasmesse dalle relative amministrazioni all’INPS in via telematica.

Attualmente gli accertamenti sanitari in tema di inidoneità ed inabilità erano attribuiti a diversi organismi sanitari;

  • alle Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze (CMO) presso gli Ospedali militari per quanto riguarda le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
  • alle Commissioni mediche ASL per quanto riguarda i dipendenti degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, collegi ed ordini professionali, consorzi ecc.
  • alle Commissioni Mediche di verifica del MEF per gli accertamenti inerenti i restanti dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane.

La norma citata nel titolo del presente messaggio INPS si esprime esclusivamente in merito alla soppressione delle Commissioni mediche di verifica del MEF (quelle che attualmente riguardano tutto il personale civile appartenente alle amministrazioni pubbliche)  ma non fanno alcun riferimento agli altri due organismi pertanto riteniamo che gli accertamenti sanitari per il personale ed il cosiddetto Parastato e soprattutto per il personale militare e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico rimangano di competenza delle CMO che, come ricordiamo, sono competenti anche per le visite mediche per le domande di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio e di pensioni privilegiate. Infatti a supporto di quanto da noi ritenuto la circolare INPS quando cita l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della causa di servizio fa riferimento esclusivamente alle domande presentate dalla Polizia locale.