Inps: congedo parentale all’80%

L’Inps, con propria circolare n. 45 del 16.5.2023,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/05/14172_Circolare-numero-45-del-16-05-2023.pdf  –  comunica le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 151 del 263.2001, apportata dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.

L’aumento dell’indennità di congedo parentale opera in alternativa tra i genitori ed è previsto a favore dei soli lavoratori il cui congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2022 e che siano dipendenti, pubblici o privati.

L’esclusione di tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95) comporta che, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

E’ da notare bene che la legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione ma dispone solamente l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che detta mensilità sia fruita entro i sei anni di vita (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Inoltre, poiché la norma prevede un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto ai dodici anni di vita (o dodici anni dall’ingresso in famiglia) del minore, l’Istituto conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Fermi restando quindi i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, ne deriva che:

  • i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2023 da genitori lavoratori dipendenti per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, fruibili entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore, sono indennizzati all’80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i dodici anni di età del figlio, sono indennizzati invece al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di nove mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di dieci o di undici mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il reddito del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria pari, per il 2023, a 563,74 euro (in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione).

 

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

 

La domanda di congedo parentale deve essere presentata con le consuete modalità telematiche attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web www.inps.it, se si è in possesso di SPID almeno di livello 2, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • tramite gli Istituti di patronato.