Inps: convenzione quadro tra Inps e Casse/Enti Previdenziali dei Professionisti per la ricongiunzione

L’Inps, con proprio messaggio n. 1739 del 12.5.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/05/14169_Messaggio-numero-1739-del-12-05-2023-1.pdf  –  comunica che la ricongiunzione contributiva per ii liberi professionisti (L. n. 45/1990) è ora più snella grazie alla Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse ed Enti previdenziali per il reciproco scambio di comunicazioni telematiche.

In via generale, l’istituto della ricongiunzione consiste nella unificazione presso un solo ente di tutti i contributi, anche figurativi, volontari e da riscatto, versati dal lavoratore in diversi Enti o Casse previdenziali, al fine della liquidazione di un’unica pensione. L’obiettivo è quello di consentire al lavoratore di concentrare presso un solo Ente le proprie posizioni assicurative così da evitare un frazionamento che dia luogo a singole pensioni di importo modesto e conseguire così una pensione unica liquidata in base a tutta la contribuzione realmente accumulata.

La ricongiunzione, che può avvenire sia verso il FPLD, sia verso le Gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO, è una facoltà riconosciuta anche ai liberi professionisti dalla L. n. 45/1990.

La ricongiunzione contributiva è riconosciuta su domanda dell’interessato all’Ente di previdenza presso il quale vengono versati i contributi, che deve comprendere tutti i periodi di contribuzione sempre che gli stessi non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione diretta.

L’operazione, sempre onerosa, è comunque deducibile.

Una volta accettata la domanda, la pensione viene liquidata in base ai requisiti e ai criteri previsti nella Gestione di riferimento.

Quindi, in luogo del precedente sistema di comunicazione mediante raccomandata o Pec, la Convenzione quadro prevede tale modalità telematica al fine di rendere più agevoli e rapide l’istruttoria e la liquidazione della pensione per i liberi professionisti.

Nella fase di prima attuazione, peraltro, lo scambio telematico è limitato alla richiesta della Cassa professionale firmataria, in qualità di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’Inps e all’invio dello stesso da parte dell’Istituto.

La piena operatività avverrà solo a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte firmataria e dei relativi colloqui telematici, previa apposita comunicazione da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa attraverso posta elettronica.

Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono scrivere all’indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.

 

Allegato Modello di Convenzione Quadro