Inps: bonus per quota 103 per i lavoratori che restano al lavoro

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2023  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/05/Bonus_quoata103_decreto.pdf  – adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e recante le norme attuative del cd. incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197), traccia le linee guida generali del nuovo istituto e dei correlati adempimenti datoriali, affidando all’INPS il compito di dare operatività alla disciplina con specifiche istruzioni in merito agli aspetti tecnici e procedurali.

In base a quanto già disposto dalla norma primaria fondatrice (art. 1, comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio 2023), il decreto interministeriale 21.3.2023 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023), i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile cd. Quota 103 (art. 14.1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La scelta di rinunciare al versamento all’INPS della quota contributiva a proprio carico è del tutto volontaria e spetta al lavoratore che si vedrà corrispondere, in busta paga, dal datore di lavoro, l’importo dei contributi non versati.

 

PUNTO N.1

Il lavoratore che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi per accedere a Quota 103 comunica all’INPS la volontà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico, limitatamente ai contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso a Quota 103.

 

PUNTO N. 2

L’INPS rilascia al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, la certificazione di raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso Quota 103 entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

 

PUNTO N. 3

Acquisita la certificazione, il datore di lavoro:

  • non  versa all’INPS la quota a carico del lavoratore dalla prima decorrenza utile per l’accesso a Quota 103 (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà di rinuncia se il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per Quota 103);
  • corrisponde, in busta paga, al lavoratore l’importo dei contributi non versati, importo che andrà tassato ai fini IRPEF, ma non ai fini contributivi e che dovrà essere erogato, in caso di fiscalizzazione dei contributi, al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero (tale parte continuerà ad essere computabile ai fini  pensionistici, laddove previsto dalla normativa vigente);
  • procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

 

Se il lavoratore cambia datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a riconoscere la scelta del lavoratore di avvalersi dell’incentivo. Tale scelta viene applicata automaticamente e l’INPS è tenuto a darne comunicazione al nuovo datore di lavoro entro 30 giorni.

Se il lavoratore consegue una pensione diretta o se il lavoratore consegue il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24, comma 6, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) , questi fattori fanno cessare la corresponsione dell’incentivo.

La corresponsione di trattamenti di invalidità è invece compatibile con l’incentivo al posticipo del pensionamento in parola.

Le somme corrisposte a titolo incentivo al posticipo del pensionamento sono soggette a tassazione IRPEF, ma non sono imponibili ai fini contributivi.

 

Si resta in attesa della circolare Inps esplicativa, di prossima uscita.