Inps: nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie ex-Fondo Trasporto

L’Inps, con proprio messaggio n. 1656 dell’8.5.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/05/14165_Messaggio-numero-1656-del-08-05-2023.p  – ha Illustrato le modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nell’ex Fondo trasporto.

Le competenze accessorie rientrano nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le seguenti caratteristiche (art. 5, comma 1, lettera d), L. n. 889/1971):

  • spettino con continuità
  • siano determinate in misura fissa, anche in percentuale;
  • siano previste per tutti gli appartenenti ad una medesima qualifica;
  • siano regolate da accordi nazionali, aziendali o regionali;
  • siano percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

E’ fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti il termine entro cui le aziende devono trasmettere all’Istituto l’elenco degli elementi accessori di nuova istituzione, o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo, erogati al personale dipendente.

A partire dall’8 maggio 2023, tali comunicazioni devono essere inoltrate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it.

L’Inps, accertata la rilevanza ai fini pensionistici dei compensi, trasmette entro sei mesi dalla ricezione dell’elenco le relative valutazioni all’indirizzo di posta elettronica dell’azienda interessata e alla propria struttura territoriale di riferimento per le opportune verifiche.