Reddito di inclusione: come cambia il Reddito di Cittadinanza

A partire dal 1° gennaio 2024, in base a quanto previsto dal Decreto Lavoro, il Reddito di Cittadinanza lascerà il posto all’Assegno di inclusione, misura pensata esclusivamente per i nuclei familiari con disabili, minori e over 60. Restano pertanto fuori i soggetti occupabili, ai quali è destinata una seconda misura: lo Strumento di attivazione al lavoro.

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE, DURATA e VINCOLI

L’importo massimo erogabile sarà di 6.000 euro annui, pari ad un massimo di 500 euro mensili più un eventuale contributo aggiuntivo per l’affitto fino a 280 euro al mese per pagare l’affitto nel caso in cui si sia stipulato un contratto di locazione regolare. L’assegno minimo è pari a 480 euro all’anno, in tutti i casi esente IRPEF. Per accedere all’Assegno di inclusione, i richiedenti dovranno rispettare nuovi requisiti:

  •  residenza in Italia di almeno cinque anni di cui gli ultimi due continuativi;
  •  ISEE di 9.360 euro;
  •  reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, incrementata per chi paga l’affitto fino a un massimo di 3.360 euro all’anno;
  •  patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione principale, non dovrà superare i 150.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare (escluse navi, imbarcazioni e veicoli di cilindrata elevata) non potrà superare i 30.000 euro.

L’Assegno di inclusione potrà essere richiesto online all’INPS (prevede sanzioni in caso di dichiarazioni false). Il sussidio sarà erogato su richiesta ed avrà una durata di 18 mesi; dopo una pausa di un mese, potrà essere rinnovato per altri 12 mesi.

Per accedere al nuovo sussidio sarà comunque necessario iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) ed aggiornare ogni tre mesi la propria posizione presso patronati o servizi sociali e centri per l’impiego.

Per i componenti occupabili del nucleo – ossia coloro che hanno una età compresa tra 18 e 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili” (disabili, minori, ultrasessantenni) – è fatto obbligo, a pena la decadenza dal beneficio, di accettare un’offerta di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale se almeno al 60% dell’orario a tempo pieno) con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, o se a tempo determinato (anche in somministrazione) fino a 80 km dal domicilio.

 

STRUMENTO DI ATTIVAZIONE AL LAVORO

Lo Strumento di attivazione al lavoro è destinato ai soggetti in condizioni di povertà assoluta (con ISEE entro 6.000 euro annui) senza requisiti per l’Assegno di inclusione.

Questo contributo è riconosciuto ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione ma che non sono calcolati nella scala di equivalenza.

Chi parteciperà a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale riceverà un’indennità di partecipazione di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.

 

Entrambe le misure partiranno nel 2024, con l’Assegno di Inclusione che ingloba le due formule ipotizzate inizialmente (GIL e GAL) per occupabili e nuclei disagiati.