Inps: dimissioni del lavoratore nel periodo del congedo di paternità. Istruzioni operative

L’Inps, con proprio messaggio n. 1356 del 12.4.2023,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14139_Messaggio-numero-1356-del-12-04-2023.pdf  – fornisce indicazioni sugli aspetti contributivi alla luce della disposizione che prevede che il lavoratore padre dimissionario, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, del D.lgs. n. 151 del 2001) e/o del congedo di paternità alternativo (articolo 28, del D.lgs. n. 151 del 2001) ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Il messaggio fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. In particolare, i datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.

Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la circolare Inps n. 40 del 2020.

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio (11 aprile 2023), i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 luglio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.