Inps : aumenti per gli A.U.U. per l’anno 2023

L’Inps, con propria circolare n. 41 del 7.4.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14130_Circolare-numero-41-del-07-04-2023.pdf  –  comunica che In materia di Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è intervenuta la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, incrementa gli importi spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La norma, inoltre, stabilizza gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e conferma l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

Per effetto degli interventi attuati, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Viene modificato anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico, prevista dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 230/2021, che, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, viene incrementata nella misura del 50%

L’intervento della legge di Bilancio 2023, comporta inoltre la stabilizzazione, a regime, degli importi più alti che erano stati previsti, limitatamente all’annualità con competenza 2022, in favore dei nuclei con figli disabili. Con riferimento ai predetti nuclei familiari, viene esteso in via transitoria fino al 2024 anche l’incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, ove spettante, previsto dal comma 9-bis del medesimo decreto legislativo.

In estrema sintesi dal 1° gennaio 2023 sono previste le seguenti maggiorazioni sull’Assegno Unico Universale:

  • Incremento del 50% sugli importi per i figli a carico di età inferiore ad un anno
  • Incremento del 50% sugli importi per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che il nucleo abbia un ISEE non superiore alla soglia dei 40mila euro
  • Incrementi del 50% sugli importi per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
  • Ai nuclei familiari con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno Unico e universale con importi fino a un massimo di € 189,20 con un ISEE inferiore o uguale a € 16.215 per tutto l’anno 2023
  • Le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni per tutto l’anno 2023

Si rammenta che non è richiesto il rinnovo della domanda di AUU per l’anno 2023 ma è richiesto soltanto la presentazione del nuovo ISEE in corso di validità per l’anno 2023

Se all’atto dell’elaborazione della domanda di AUU l’ISEE non risulta aggiornato per l’anno in corso la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge.

IMPORTATE : la data di scadenza di presentazione dell’ISEE per l’anno 2023, per ricevere gli importi maggiorati e i relativi arretrati è stata spostata al 30 giugno 2023 .

 

Precisazioni sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell’Assegno unico e universale

Con Msg Inps n. 2951 del 25 luglio 2022 l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale, alla luce dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 e della diversa natura e tipologia dei permessi in possesso dei cittadini extra UE, integrando le indicazioni fornite in materia con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023. A tale proposito, si evidenzia che l’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, che costituisce norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE, espressamente prevede la possibilità che vengano estese ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali comprese quelle per l’assistenza sociale.

 

 

Allegato Tabella importi anno 2023 A.U.U.  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14131_Circolare-numero-41-del-07-04-2023_Allegato-n-1.pdf