Inps: la Maternità/Paternità non taglia la pensione

L’Inps, con proprio messaggio “criptato” Hermes n. 1215 del 29.3.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/Accredito-contributi-maternita-e-paternita-Messaggio-Inps-Hermes-n.-1215-del-29.3.2023.pdf  – comunica che la fruizione del congedo di maternità/paternità non pregiudica l’importo della pensione, recependo il chiarimento del Ministero del lavoro.

In materia di accredito dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti presso l’AGO vige il cosiddetto “principio della contrazione” (art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983) a norma del quale, in caso di retribuzione settimanale imponibile inferiore al 40% del trattamento minimo mensile nel FPLD (227,18 € a settimana per il 2023), viene riconosciuto l’accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate.

Le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono quindi proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita.

Tale criterio non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti, ai periodi contributivi per servizio militare o equiparato e ai dipendenti del pubblico impiego.

In caso di periodi lavorativi coperti da contribuzione figurativa per maternità/paternità, invece, l’accredito dei contributi avviene senza verifica del minimale contributivo; tale principio vale per i congedi fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro anche prima del T.U. maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

L’Istituto, chiarendo che la tutela costituzionale riconosciuta alla maternità comporta che il principio della contrazione sia escluso anche per il congedo parentale, precisa che il sistema UNICARPE è stato aggiornato per la gestione ed elaborazione del conto assicurativo e che i seguenti eventi riconducibili nell’alveo della maternità e paternità continuano invece a essere sottoposti al controllo del minimale:

  • congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni;
  • permessi mensili per figli con handicap grave;
  • permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave;
  • permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave.