Inps: nuove limite di impignorabilità elevato a 1.000,00 euro. In arrivo i rimborsi

L’Inps, con propria circolare n. 38 del 3.4.2023,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14119_Circolare-numero-38-del-03-04-2023.pdf  – comunica che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge 142 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.

Quindi, in pratica, gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui si collocano, e in particolare:

  • fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis), gli importi rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle istruzioni in essa contenute;
  • dal rateo di pensione di ottobre 2022, gli importi saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza rispetto ai nuovi limiti previsti dal dl 115/2022.

I rimborsi saranno effettuati d’ufficio dall’INPS, a cura delle Strutture territorialmente competenti, con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati nel rispetto delle tempistiche imposte da ragioni di natura tecnico-procedurale e contabile. Il pensionato, quindi,  non deve presentare domanda.