Inps: in arrivo per i pensionati al minimo i relativi aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023

L’Inps, con propria circolare n. 35 del 3.4.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14111_Circolare-numero-35-del-03-04-2023.pdf  – fornisce le istruzioni applicative relativamente all’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

Per la messa in pagamento effettiva, è previsto un successivo, apposito Messaggio INPS. L’importo spettante sarà comunque evidenziato sul cedolino pensione e accompagnato dagli arretrati (dal 1° gennaio o dalla decorrenza della pensione, se decorrente in data successiva).

Per prima cosa, il riferimento per il calcolo delle spettanze è dato dall’importo della pensione lorda complessiva per ciascuna mensilità, compresa la tredicesima.

Per definire il diritto, poi, sono escluse dalla base di calcolo le prestazioni non imponibili (come ad esempio la maggiorazione sociale e la quattordicesima), le prestazioni di carattere assistenziale, facoltativo e di accompagnamento a pensione.

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo (anche in misura parziale o cristallizzate), sia a quelle non integrate il cui calcolo risulti pari o inferiore al minimo INPS.

Infine, le somme transitorie non rilevano ai fini della rivalutazione 2023 e 2024 ed il trattamento complessivo sarà dunque valutato al netto dell’incremento transitorio.

Questi sono i limiti massimi di accesso al beneficio, a partire dal trattamento minimo riconosciuto per il 2023 (la rivalutazione definitiva sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2024)

PENSIONE MINIMA AUMENTO 2023
 563,74 euro sotto i 75 anni 563,74 + 8,46 = 572,20 euro (1,5%)
 563,74 euro sopra i 75 anni 563,74 + 36,08 = 599,82 euro (6,4%)

Se l’importo mensile complessivo in pagamento risulta inferiore al trattamento minimo, l’aumento transitorio è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento stesso, entro il limite massimo sopra indicato.

Gli importi dell’incremento spettanti per l’anno prossimo saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni 2024.

 

CASI PARTICOLARI

  • Per trattamenti complessivi superiori all’importo mensile della pensione minima e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’aumento è attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
  • Per le pensioni in convenzione internazionale, l’aumento scatta sull’importo lordo del pro rata italiano.
  • Per le pensioni ai superstiti cointestate il diritto è valutato sulla base del trattamento spettante ai contitolari e ripartito in proporzione alla percentuale spettante.
  • Se nel corso del 2023 il beneficiarie compie 75 anni, l’incremento è adeguato dal mese successivo.