Assegno Sociale: precisazioni dell’Inps per il permesso di soggiorno

L’Inps, con proprio messaggio n. 1268 del 3.4.2023,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14116_Messaggio-numero-1268-del-03-04-2023.pdf  –  ritorna sulla circolare Inps n. 131 del 12 dicembre 2022,  che ha fornito chiarimenti circa l’attuazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introducendo, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni.

Con il presente messaggio, l’Inps rettifica il paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, dove il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)).

Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.