Inps: permessi e congedi straordinari lavoro dipendente settore privato. Istruzioni operative

Il D. Lgsv. 105 del 30/06/2022, in vigore dal 13/8/2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’art. 42, c.5, del D. Lgsv. 151/2001. La circolare dell’Inps n. 39 del 4.4.2023, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/04/14124_Circolare-numero-39-del-04-04-2023.pdf  –  fornisce le indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle suddette disposizioni.

In particolare, al fine di snellire gli adempimenti si riportano le principali innovazioni.

 

Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

Il D.Lgsv. 105/2022, nel riformulare il c.3 dell’art. 33 della legge n.104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.

Il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal c.6 dello stesso art. 33.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’art.33, c. 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al c. 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Si ritiene opportuno precisare che la cumulabilità tra i giorni di permesso mensili di cui all’art. 33, c. 3, legge n. 104/1992, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale in favore della stessa persona con disabilità non deve intendersi cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Ne consegue che in caso di accoglimento di una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.

Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

 

Prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D. Lgsv. 151/2001

Il decreto legislativo n. 105/2022, ha riformulato il c.5 del citato decreto ed ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia a tale proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.

La citata disposizione si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

 

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001

L’art. 2 del D. Lgsv. 105/2022, ha sostituito il c.5 dell’art. 42 del D. Lgsv. 151/2001, in ordine al congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ed ha introdotto il convivente di fatto di cui alla legge 76/2016,  tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

 

Pertanto ai fini della valutazione del diritto al beneficio, si evidenzia quanto segue.

 

In base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto è riferita ad unioni di persone dello stesso sesso o da persone di sesso diverso.

Per la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” in base alla quale si intendono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui al D.P.R. 223/1989, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.

Per quanto riguarda, invece la qualificazione di “parte dell’unione civile”, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente. Sarà cura dell’operatore della Struttura INPS competente provvedere, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tanto premesso, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” / il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati al punto 1) ;

3 uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1 e al punto 2 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1, 2 e 3 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti indicati ai punti 1, 2 ,3 e 4 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

Il novellato c. 5 dell’art.42 del D. Lgsv. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Si rappresenta che in fase di Istruttoria, in mancanza della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile” ovvero dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 l’istruttoria automatica proporrà una respinta.

 

Presentazione telematica della domanda

L’applicazione è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5, del D. Lsgv. 151/2001:

  • da parte dei conviventi di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • da parte dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
  • per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

 

Si rappresenta che è stata aggiornata la Procedura “Gestione congedi straordinari”: per consentire la presentazione e la lavorazione delle pratiche derivanti dalle nuove domande per richiedenti conviventi di fatto di cui all’art. 1, c. 36, della L.76/2016.

Le pratiche di congedo straordinario per conviventi di fatto possono essere definite dall’INPS sia con l’istruttoria automatica che con l’istruttoria manuale. La procedura verifica che la data inizio pratica sia maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022. Altrimenti, in caso di istruttoria automatica, l’istruttoria determinerà con esito respinta.

 

Procedura “Gestione congedi straordinari”: “Dichiarazione disabile”

Per le pratiche di congedo straordinario, con data inizio maggiore o uguale a 13/08/ 2022, la “Dichiarazione disabile” deve essere trasmessa, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

Si rammenta che in fase di istruttoria automatica,  se la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile” non è pervenuta nei casi previsti, l’istruttoria stessa propone una respinta.

Si rappresenta, inoltre che per quanto attiene la Procedura “Gestione permessi legge 104/1992” con riferimento alla “Dichiarazione disabile” le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili, con data inizio successiva al 12 agosto 2022, dovrà essere trasmessa la “Dichiarazione disabile”, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.