L’Inps, con propria circolare n. 28 del 14.3.2023, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/03/14082_Circolare-numero-28-del-14-03-2023-1.pdf – comunica che a partire dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
Le indicazioni che si forniscono trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Allegato Tabelle anno 2023 https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/03/14083_Circolare-numero-28-del-14-03-2023_Allegato-n-1.pdf