Inps: pensione anticipata flessibile ” c.d. quota 103 “

L’Inps, con propria circolare n. 27 del 10.3.2023,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/03/14081_Circolare-numero-27-del-10-03-2023.pdf  –  fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riconosce, in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata flessibile – c.d. quota 103  –  al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

In premessa, si può dire che la pensione anticipata flessibile “cd. quota 103” segue le regole della pensione anticipata quota 100 e quota 102, ma si differenzia solo per un requisito, l’importo della pensione.

Infatti, come previsto sia dalla legge e sia dalla circolare in questione,  l’importo della pensione «Quota 103» non può eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo Inps stabilito per ciascun anno sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Cioè sino a 67 anni salvo ulteriori adeguamenti che potrebbero scattare nel biennio 2025-2027. E’, quindi, un tetto mobile aggiornato ogni anno con l’inflazione. Nel 2023 siccome il trattamento al minimo  è pari a € 567,94, il tetto è di 2.839,70 lordi mensili.

Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

 

Si ribadisce che, come prevede l’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, esiste l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile “c.d. quota 103” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

 

Quindi, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i requisiti, 41 anni di contribuzione, di cui 35 “effettivi” e 62 anni di età anagrafica, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • che maturano i requisiti,  41 anni di contribuzione, di cui 35 “effettivi” e 62 anni di età anagrafica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

 

Invece, i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  • che hanno maturato i requisiti, 41 anni di contribuzione e 62 anni di età anagrafica, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
  • che maturano i requisiti 41 anni di contribuzione e 62 anni di età anagrafica, dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

 

Si ricorda che, come per quota 100 e quota 102, anche per la pensione anticipata flessibile “c.d. quota 103” non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza.

 

Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione “effettiva” ad esclusione dei periodi di disoccupazione , malattia ed infortunio.

E’ possibile, inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni INPS (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali.

E’ possibile finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della «Quota 103». La facoltà è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione (cd. staffetta intergenerazionale).

Chi raggiunge i requisiti (62+41) entro il 31 dicembre 2023 mantiene il diritto a poter andare in pensione in un qualsiasi momento successivo (ad esempio nel 2024 o nel 2025), quindi il diritto a pensione resta cristallizzato.

 

Per i lavoratori del pubblico impiego rimane il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.

I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

  • 12 mesi dal raggiungimento dall’età per la pensione di vecchiaia: 67 anni (età anagrafica valida fino al 31.12.2024);
  • 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunge l’età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Questa dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo sino a 45 mila euro.