Inps: ulteriori comunicazioni per gli anf per i Fondi di solidarietà e FIS

L’Inps, con proprio messaggio n. 795 del 23.2.2023,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/02/14065_Messaggio-numero-795-del-23-02-2023-1.pdf  – comunica che in merito alle modalità di compilazione del flusso UniEmens in riferimento all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (v. anche messaggio Inps n. 4167 del 2022), e precisa che il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale”  deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

L’Istituto ricorda che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.