Inps: i contributi Enasarco ante 1996 non costituiscono anzianità contributiva

L’Inps, con proprio messaggio n. 730 del 20.2.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/02/14050_Messaggio-numero-730-del-20-02-2023.pdf  –  informa che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 335 del 1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.