NASpI : si al diritto in caso di procedura di liquidazione giudiziale.

L’Inps, con propria circolare n. 21 del 10.2.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/02/14040_Circolare-numero-21-del-10-02-2023-1.pdf  – fornisce le istruzioni amministrative attuative delle disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 5, ha introdotto una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Il medesimo articolo 189, comma 3, prevede altresì la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell’articolo 190 del D.lgs n. 14 del 2022, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189, costituisce perdita involontaria dell’occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Le disposizioni di cui sopra sono entrate in vigore con decorrenza 15 luglio 2022 e, pertanto, le istruzioni amministrative che l’Istituto fornisce trovano applicazione con la medesima decorrenza.

Con specifico riguardo ai rapporti di lavoro la Riforma ha fissato il principio secondo il quale l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce causa di licenziamento ma produce l’effetto di «sospendere» il rapporto di lavoro sino alla decisione del curatore circa la volontà di subentrare o recedere nel rapporto. Ai sensi dell’articolo 189, co. 5 del citato Dlgs n. 14/2019 le dimissioni presentate durante questo periodo dal lavoratore si intendono rassegnate per «giusta causa» con diritto, pertanto, alla percezione della Naspi.

Se il curatore recede dal rapporto o non assume decisione entro quattro mesi (salvo proroga) dall’apertura della liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro si intende sempre risolto «di diritto» con conseguente «disoccupazione involontaria» del lavoratore da cui deriva il diritto alla fruizione delle Naspi (fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti).

Quindi, il lavoratore:

  • ha diritto alla Naspi, se lo stesso, rassegna le dimissioni tra la data di apertura della liquidazione giudiziale e la dichiarazione del curatore di subentro o di recesso nel rapporto di lavoro, periodo durante il quale, come detto, il rapporto di lavoro è «sospeso»;
  • ha diritto alla Naspi, se lo stesso, perde il lavoro per effetto del recesso del curatore o della risoluzione di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia manifestato il subentro nel rapporto di lavoro, salvo proroghe).

Per consentire al lavoratore la fruizione della disoccupazione indennizzata, l’Inps chiarisce che, il termine di 68 giorni, fissato a pena di decadenza per la presentazione della domanda di Naspi, decorre rispettivamente:

  • dalla data di rassegnazione delle dimissioni;
  • dalla data in cui la comunicazione di recesso del curatore è pervenuta a conoscenza del lavoratore;
  • dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale).

Sono confermate le regole in materia di decorrenza della prestazione. In particolare la Naspi decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

 

Le citate regole trovano applicazione a far data dal 10 febbraio 2023, data di pubblicazione della Circolare Inps. Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto intercorse tra il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa) e la predetta data il termine di 68 giorni decorre dal 10 febbraio 2023 (quindi sino al 19 aprile).

In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

L’Istituto aggiunge, infine, che al momento della presentazione della domanda di NASpI, l’assicurato dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà l’Istituto a verificare, tramite la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.