Inps: le nuove aliquote contributive anno 2023 per la Gestione Separata

L’Inps, con propria circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/02/Circolare_numero_12_del_01-02-2023.pdf  , comunicano le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps dei lavoratori autonomi occasionali, collaboratori, figure assimilate e liberi professionisti (con minimali e massimali calcolati ogni anno) è obbligatoria per tutti redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare (riferiti alla totalità dei committenti), per tutti i professionisti senza cassa e gli associati in partecipazione, entro 30 giorni dall’inizio attività.

Devono iscriversi in gestione separata: autonomi abituali senza cassa; professionisti in Albo non tenuti al versamento presso la Cassa di appartenenza; liberi professionisti con opzione o facoltà di non versamento o iscrizione all’Albo di riferimento.

La norma di riferimento è l’articolo 18, comma 12 del dl 98/2011, che fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, stabilendo l’obbligo di iscrizione per le attività non soggette a contribuzione presso casse private.

Devono iscriversi alla gestione separata gli autonomi abituali senza cassa, i professionisti in Albo non tenuti al versamento presso la Cassa di appartenenza e i liberi professionisti con opzione o facoltà di non versamento o iscrizione all’Albo di riferimento.

Nel dettaglio, sono obbligati all’iscrizione al fondo pensionistico separato dell’INPS i seguenti soggetti:

  •  Liberi professionisti senza cassa (attività a contenuto artistico o professionale, autonoma, abituale e professionale, senza natura di impresa).
  •  Venditori a domicilio (forma speciale di vendita al dettaglio regolamentata dal DLgs 114/98, art. 19) con contratto di lavoro autonomo.
  •  Spedizionieri doganali non dipendenti (iscritti come collaboratori o professionisti purché sussistano i requisiti tipici delle categorie).
  •  Beneficiari di assegni di ricerca, dottorati di ricerca, borse di studio, assegni meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, laurea specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi o per gli insegnanti della scuola secondaria.
  •  Amministratori locali (alla data di assunzione dell’incarico devono essere iscritti o continuano ad essere iscritti ad una gestione previdenziale non di lavoro dipendente).
  •  Medici con contratto di formazione specialistica (soggetti al contributo alla Gestione Separata per il trattamento economico percepito).
  •  Personale del servizio civile nazionale (soggetti avviati dal 2006 al 2008, per l’intera durata del servizio).
Per l’iscrizione alla Gestione Separata, la base imponibile previdenziale è costituita dal compenso lordo dedotte eventuali spese a carico del committente e risultanti dalla fattura. Spetta ai lavoratori comunicare ai committente il superamento della soglia di esenzione e poi, solo per la prima volta, iscriversi alla GS.

Per chi ha versamenti anche nella cassa INPS dei dipendenti, la quota di montante versato in questa gestione non si perde ai fini del calcolo pensione, in quanto i versamenti possono essere sfruttati con il cumulo gratuito dei contributi.

Per iscriversi alla Gestione Separata si utilizzano gli appositi servizi online.  Per l’iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata, si usa il “Domanda Iscrizione Parasubordinati“. Dopo essersi autenticati, si sceglie dal menu la voce per l’iscrizione alla Gestione Separata e da qui si arriva alla pagina d’iscrizione con la lista dei campi da compilare. Basta poi scegliere la voce “collaboratore o altra attività” e confermare l’iscrizione, stampando la ricevuta. I liberi professionisti utilizzano anch’essi apposito servizio online “Iscrizione liberi professionisti“.

L’iscrizione alla gestione separata deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività inviata all’Agenzia delle Entrate (Mod. AA9/12) per i professionisti o dalla data di invio della comunicazione unica (ComUnica).

Per il 2023, le aliquote per calcolare i contributi da versare alla Gestione Separata INPS sono:

  •  26,23% per professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  •  24% per professionisti e collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
  •  33,72% per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 35,03% per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Nello specifico, per professionisti autonomi in Gestione Separata non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, l’aliquota è pari al 25% più uno 0,72% (per maternità, assegni nucleo familiare, malattia, degenza ospedaliera, legge n. 296/2006) ed uno 0,51% per il nuovo sussidio di disoccupazione ISCRO.

Pensionati, sia diretti e sia indiretti o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie versano un’aliquota al 24%, sia collaboratori e figure assimilate sia professionisti.

Collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata versano un’aliquota del 33% più le seguenti voci aggiuntive: 0,50% (per maternità, assegni nucleo familiare, malattia, degenza ospedaliera); 0,22% (comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006); 0,51% (lavoro autonomo non imprenditoriale).

Per i professionisti l’onere contributivo è tutto a loro carico con versamento tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. In tutti gli altri casi, la quota è pari a 1/3 per il collaboratore e 2/3 per il committente. In caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante ed associato è rispettivamente al 55% e 45%.

Per il 2023, il massimale di reddito è pari a € 113.520. Le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi fino a tale soglia.

L’importo minimo di contributi da versare alla gestione separata INPS per il riconoscimento di un’annualità piena di contributi è pari a €  17.504 euro per il 2023.

Gli iscritti con aliquota al 24% avranno l’accredito a fini pensionistici dell’intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro; i professionisti con partita IVA con 4.591,3 euro; i collaboratori con aliquota al 35,03% dovranno versare 6.131,65 euro per un anno di contributi.

Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24, con sistema di acconto e saldo dei versamenti.

E’ il committente o associante, in qualità di titolare del rapporto contributivo, che deve versare i contributi entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il mod. F24. Per i collaboratori occasionali inoltre, se la soglia di 5mila euro sopra la quale scatta l’obbligo di iscrizione alla GS, fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese al versamento dei contributi.