Inps: esonero contributivo per lavoratori dipendenti

L’Inps, con propria circolare n. 7 del 24.1.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/01/Circolare_numero_7_del_24-01-2023.pdf   – fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 30.12.2021.

L’esonero è riconosciuto – con i medesimi criteri e modalità – nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Laddove la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale.