Inps: gestione dei riesami per l’indennità “una tantum” lavoratori autonomi

L’Inps, con proprio messaggio n. 317 del 19.1.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/01/Messaggio_numero_317_del_19-01-2023.pdf   – fornisce informazioni circa le istruttorie relative agli eventuali riesami presentati per l’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

Stiamo parlando delle seguenti categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, possono accedere all’indennità una tantum in oggetto:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti.

Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Come per le indennità Covid-19, infatti, avverso il diniego al cittadino è preclusa la possibilità di presentare ricorso amministrativo ma solo quello giudiziario. L’Inps fissa a 90 giorni il termine per fare istanza, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio (quindi 19 aprile 2023) ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda (se in data successiva). Entro tale termine, da ritenersi non perentorio, si può fare domanda di riesame e produrre eventuale altra documentazione utile.

 

Allegato Legenda degli esiti di reiezione  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/01/Messaggio_numero_0000317_del_19-01-2023_Allegato_n_1.pdf